Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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solo con un enorme onere in termini di organizzazione e coordinamento e non erano preparati per affrontare tale situazione in tempi così stretti. In futuro, però, questo compito dovrà nuovamente essere svolto esclusivamente dai Cantoni.

Art. 24 Monitoraggio della copertura vaccinale

La sorveglianza e la valutazione nel campo delle vaccinazioni sono ora disciplinate in due articoli – il presente articolo 24 e l’articolo 24a. Il nuovo disciplinamento non modifica le competenze di base. Tuttavia le precisa e amplia il margine di manovra della Confederazione. Rafforza inoltre la base di dati per il monitoraggio della copertura vaccinale. Una base di dati solida è importante per consentire alla Confederazione e ai Cantoni di svolgere i loro compiti in materia di vaccinazioni secondo il diritto vigente, ossia elaborare, attuare e verificare i provvedimenti di vaccinazione.

Materialmente, il capoverso 1 corrisponde al diritto vigente: spetta all’UFSP esaminare regolarmente l’appropriatezza e l’efficacia dei provvedimenti di vaccinazione, in collaborazione con i Cantoni.

Secondo il capoverso 2, il rilevamento della quota di persone vaccinate resta di competenza dei Cantoni. Le competenze previste dal diritto vigente sono completate con le basi legali per il trattamento da parte dei Cantoni di dati personali, compresi dati relativi alla salute degni di particolare protezione. Sono così create regole uniformi per attuare il diritto federale in materia di monitoraggio della copertura vaccinale. Ciò migliora le condizioni per consentire ai Cantoni di fornire i dati di cui l’UFSP ha bisogno per svolgere i propri compiti di cui al capoverso 1 e all’articolo 24a capoverso 2 AP-LEp.

Il capoverso 2 significa quanto segue:

− i Cantoni possono condurre rilevamenti (compresi studi) per determinare la quota di persone vaccinate sulla popolazione complessiva o all’interno di gruppi di popolazione specifici. Oltre allo stato vaccinale (ossia al fatto di essere vaccinati contro una determinata malattia o meno, comprese informazioni sul numero di dosi di vaccino ricevute e sulla data della somministrazione) possono essere rilevate anche altre informazioni

– per esempio le conoscenze o gli atteggiamenti nei confronti di determinate vaccinazioni;

− nell’ambito di questi rilevamenti, le autorità competenti possono rilevare e trattare i dati necessari per formulare provvedimenti di vaccinazione e verificare l’appropriatezza e l’efficacia dei provvedimenti. Possono quindi trattare dati concernenti una persona fisica identificata o identificabile (dati personali di cui all’art. 5 lett. a LPD). Possono utilizzare per esempio informazioni estratte dal libretto di vaccinazione, se i partecipanti lo mettono a disposizione per il rilevamento. L’impiego del libretto di vaccinazione ha il vantaggio di fornire informazioni particolarmente attendibili sullo stato vaccinale. Possono trattare dati relativi alla salute, ossia dati degni di particolare protezione, tra cui rientrano, oltre allo stato vaccinale, per esempio una gravidanza in corso o dati su determinate malattie. Possono trattare anche altri dati personali pertinenti (p. es. la professione, il sesso), che consentono di determinare il comportamento vaccinale in base al gruppo target;

− la selezione dei dati che devono essere registrati e trattati nel singolo caso dipende dall’oggetto dello studio. Tra i dati che possono essere trattati rientrano in particolare dati sulle vaccinazioni ricevute dal partecipante (p. es. malattia coperta, vaccino, dose, data della somministrazione, effetti indesiderati), dati sociodemografici (p. es. data di nascita, sesso, professione), dati sullo stato di salute (p. es. gravidanza, malattie di base) nonché conoscenze/atteggiamenti nei confronti delle vaccinazioni. Sono inoltre utilizzati dati di contatto (p. es. nome e indirizzo) indispensabili per lo svolgimento dello studio;

− a seconda che i Cantoni svolgano direttamente o commissionino il monitoraggio della copertura vaccinale, i dati sono salvati in un sistema d’informazione del Cantone o di