Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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le relative condizioni giuridiche quadro: in tutti i Cantoni, i farmacisti dovranno poter prestare consulenza sulle vaccinazioni, verificare lo stato vaccinale dei clienti e vaccinarli. La modifica non mira per contro a creare nuove competenze federali in materia di vaccinazione: i Cantoni restano competenti per l’attuazione dei provvedimenti di vaccinazione e la designazione dei vaccini che possono essere somministrati in farmacia.

I Cantoni dispongono di un margine discrezionale nella scelta dei provvedimenti concreti di promozione delle vaccinazioni (cpv. 2), al fine di perseguire gli obiettivi tenendo conto dei bisogni regionali. Possono segnatamente offrire vaccinazioni nell’ambito del servizio medico scolastico o eseguire vaccinazioni a titolo gratuito o a un costo ridotto. Spetta ai Cantoni adottare tali provvedimenti, predisporre strutture adeguate e assumersi i relativi costi. I Cantoni sono sostanzialmente liberi di decidere come procedere.

Il capoverso 2 lettera a precisa che i Cantoni possono offrire vaccinazioni anche negli istituti del livello secondario II e terziario. Possono per esempio organizzare incontri informativi, dispensare materiale sulle vaccinazioni e mettere a disposizione offerte di vaccinazione. La nuova lettera c chiarisce che i Cantoni possono sostenere i datori di lavoro nel mettere a disposizione offerte di consulenza e vaccinazione, per esempio mediante prestazioni di consulenza, la messa a disposizione di informazioni e materiale o la concessione di contributi finanziari.

Le aggiunte alle lettere a e c illustrano quindi altre possibilità per creare offerte cantonali di vaccinazione a bassa soglia. Le offerte di vaccinazione negli istituti del livello secondario II e terziario nonché sul posto di lavoro sono promettenti per vari motivi: in Svizzera, dopo la scuola dell’obbligo la maggior parte dei quasi adulti e dei giovani adulti continua la formazione; in Svizzera, più della metà della popolazione a partire dai 15 anni lavora. Offerte nelle strutture di formazione e sul posto di lavoro consentono quindi di raggiungere molti adulti e quasi adulti. Inoltre, il ricorso alle offerte di vaccinazione in questi luoghi è associato a un onere relativamente basso, dato che le persone interessate sono già sul posto. Varie esperienze confermano il contributo importante fornito dalle offerte a bassa soglia nelle strutture di formazione e sul posto di lavoro. Basti pensare per esempio alle iniziative mirate di vaccinazione contro il morbillo nelle università o alle offerte di vaccinazione anti-COVID-19 dei datori di lavoro. I provvedimenti di cui al capoverso 2 completano il catalogo di esempi di provvedimenti di promozione delle vaccinazioni a disposizione dei Cantoni. Sono tuttavia già accessibili ai Cantoni in base al diritto vigente.

Art. 21a Offerte di vaccinazione in caso di particolare pericolo per la salute pubblica

Questa disposizione corrisponde sostanzialmente al diritto vigente (cfr. art. 37 OEp). Alla luce delle esperienze maturate con la COVID-19 e delle competenze non sempre chiare della Confederazione e dei Cantoni s’impongono tuttavia un disciplinamento e una precisazione di questo aspetto a livello di legge, anche perché essendo il provvedimento preventivo più efficace nella protezione dalle infezioni, la vaccinazione svolge un ruolo essenziale nella gestione delle pandemie.

L’articolo 21a stabilisce che, in caso di particolare pericolo per la salute pubblica, i Cantoni devono predisporre l’infrastruttura occorrente per poter vaccinare il maggior numero possibile di persone in breve tempo (cpv. 1 e 2). Il diritto vigente attribuisce già questa responsabilità ai Cantoni. Nell’adempiere tale compito, questi ultimi possono tener conto dei partner comunali (p. es. servizio medico scolastico, servizi medici delle città e dei Comuni) o di altri partner. Devono disciplinare la logistica di distribuzione a livello cantonale e le relative responsabilità e competenze e garantire una distribuzione dei vaccini e del materiale conforme ai bisogni all’interno del Cantone.

Si precisa inoltre che i Cantoni sono responsabili anche di sviluppare e predisporre l’intera soluzione informatica occorrente (cpv. 2). È vero che nell’ambito della gestione della COVID-19 la Confederazione ha fornito un finanziamento iniziale per la messa a disposizione di strumenti di prenotazione. Questa decisione era però motivata dal fatto che i Cantoni potevano attuare, sul piano concettuale e logistico, la vaccinazione di un numero così elevato di persone