Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti
A livello di ordinanza, si è deliberatamente rinunciato a specificare più nel dettaglio l'obbligo di adottare misure per la riduzione del dilavamento. Nei singoli casi, può essere molto complesso determinare esattamente su quali superfici e in quale punto devono essere adottate le misure. A complemento dell'ordinanza, entro la metà del 2024, in collaborazione con gli organi di controllo e di esecuzione, sarà redatto un promemoria destinato ai gestori nonché agli organi di esecuzione e di controllo cantonali. A medio termine, il promemoria sarà inserito nell'OPD.
Allegato 1 numero 6.2.2 lettera b lettera a
Viene abrogato l’obbligo di riservare una finestra di controllo per l’impiego di erbicidi in pre-emergenza nelle colture di cereali. È possibile riservare una finestra di controllo su base volontaria.
Allegato 2 numero 4.1.9, 4.1.10 e 4.2.9
Con l’introduzione del contributo supplementare per la protezione del bestiame durante il pascolo, dal 1° gennaio 2024 sugli alpi per i quali sono richiesti tali contributi supplementari devono essere attuate misure per la protezione del bestiame. Il Cantone autorizza preventivamente appositi piani di protezione del bestiame. L’attuazione di misure di protezione del bestiame comporta innanzitutto un aumento dei costi del personale per il gestore. A causa delle disposizioni vigenti finora sulle reti in materiale sintetico possono crearsi situazioni difficili, in quanto l'obbligo di rimozione immediata dopo il pascolo comporta un notevole dispendio. Nell'ambito della consultazione sul pacchetto di ordinanze 2023, molte organizzazioni contadine avevano chiesto l'abrogazione di tutte le disposizioni sulle reti in materiale sintetico. Tuttavia, l’abrogazione è fuori questione visti i possibili problemi per la fauna selvatica, ma le disposizioni saranno maggiormente differenziate e in alcuni casi rese più flessibili.
L'impiego di reti in materiale sintetico durante il pascolo è consentito a una condizione, ovvero che non provochino problemi agli animali selvatici. Le condizioni previste finora (soltanto per la recinzione dei rifugi per la notte nonché su terreni difficili o in caso di carico elevato di animali) vengono sostituite. Le reti in materiale sintetico posate sugli alpi dove non vengono attuati piani di protezione del bestiame devono ancora essere rimosse immediatamente dopo il pascolo, senza eccezioni. Inoltre, i Cantoni possono continuare a stabilire ulteriori oneri per il loro impiego onde evitare che causino problemi alla fauna selvatica.
Sugli alpi dove vengono attuati piani di protezione del bestiame i Cantoni possono dare l’autorizzazione a lasciare le reti in materiale sintetico oltre la durata di permanenza, a condizione che non costituiscano un pericolo per la fauna selvatica. Questa opzione crea maggiore flessibilità per i gestori.
Spetta ai competenti servizi cantonali valutare se il fatto di lasciare le reti in materiale sintetico non costituisce un pericolo per la fauna selvatica.
Allegato 4 lettera A numero 1.1.4
Nel quadro del processo di autorizzazione, ai Cantoni è data la possibilità di decidere autonomamente quali servizi specializzati coinvolgere. Una modifica analoga è proposta all’articolo 41 capoverso 2 frase introduttiva.
Allegato 4 numero 10.1.1
Dall’abolizione, nel 2014, della larghezza massima delle fasce di colture estensive in campicoltura,
queste possono essere predisposte anche su tutta la superficie di una coltura. Di conseguenza dalla definizione va eliminato il termine «fasce marginali», lasciando «colture estensive in campicoltura»
perché si tratta di un termine noto e cambiarlo non comporterebbe alcun beneficio aggiunto. Le fasce di colture estensive in campicoltura possono continuare a essere predisposte a strisce.