Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 63 pagine
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autorità, per esempio, affinché le integrino nei propri sistemi d’informazione, e di modellare i processi in modo interamente digitale. Questo è conforme alle disposizioni della LMeCA21.
Quale primo esempio si può menzionare la piattaforma online per la gestione delle fatture dell’assicurazione invalidità (FADA). Anziché tramite moduli cartacei, gli assicurati AI possono trasmettere le richieste di rimborso di prestazioni individuali (apparecchi acustici, spese di viaggio ecc.) tramite portali online. Questa soluzione ha permesso di accorciare i tempi di rimborso da due mesi a una settimana e di ridurre sensibilmente l’onere amministrativo degli uffici AI e dell’UCC, responsabile per i versamenti.
Per quanto riguarda l’AVS, le persone assicurate devono potersi fare un quadro più preciso dei contributi versati. In futuro un accesso online (MOSAR) permetterà loro, così come agli organi esecutivi, di ottenere un estratto del conto individuale in formato digitale.
Un altro progetto in fase di sviluppo è la piattaforma digitale per lo scambio d’informazioni tra gli uffici AI e i medici curanti (portale dei medici), il cui obiettivo è di migliorare la comunicazione e ridurre i tempi di trattamento degli incarti. Anche gli altri sistemi d’informazione nell’ambito della «Logica applicativa» (v. figura) saranno realizzati con tecnologie API, mentre quelli esistenti verranno integrati con queste tecnologie, sempre con l’obiettivo di offrire processi e servizi interamente digitalizzati.
2.1.5 Principio 5 «apertura e trasparenza»
Nelle assicurazioni sociali il principio «apertura e trasparenza» va attuato permettendo alla persona assicurata, all’autorità competente o a parti terze di accedere in modo standardizzato ai dati necessari del registro centrale, entro i limiti delle autorizzazioni previste dalla legge. L’autenticazione sull’ E-SOP permetterà di verificare le autorizzazioni e dare accesso ai dati disponibili in funzione del ruolo assegnato. In questo modo la persona assicurata potrà per esempio consultare gli atti in forma digitale e gestire autonomamente i propri dati.
2.1.6 Principio 6 «once only (approccio basato sui dati)»
Già oggi l’UCC sviluppa e gestisce diversi registri centrali per le assicurazioni sociali del 1° pilastro, delle indennità di perdita di guadagno e degli assegni familiari22.
Secondo il principio «once only (approccio basato sui dati)», i dati dei registri centrali devono essere utilizzati per precompilare le richieste non appena gli utenti si sono autenticati in modo univoco. Ciò facilita l’interazione tra le persone assicurate e parti terze con le autorità. Gli utenti possono verificare i dati immessi dalle assicurazioni, confermarli, se del caso farli correggere, aggiungere le informazioni mancanti e autorizzare l’invio prima che la richiesta venga trasmessa automaticamente all’organo esecutivo competente.
In quanto bene strategico («data as an asset»), i dati potranno essere utilizzati in maggior misura quale fonte d’informazione per la gestione, la vigilanza e le valutazioni statistiche del 1° pilastro e degli assegni familiari. Verranno create le basi giuridiche necessarie e garantiti dati armonizzati per un riutilizzo affidabile e sicuro, standardizzati
21 Versione secondo FF 2023 787.
22 Cfr. registro IFPDT: https://datareg.edoeb.admin.ch/search 18/63