Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 63 pagine

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La LSIAS è applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le pertinenti leggi lo prevedano. Questo avviene nella legge federale del 20 dicembre 194636 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), nella legge federale del 19 giugno 195937 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI), nella legge federale del 6 ottobre 200638 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), nella legge del 25 settembre 195239 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), nella legge federale del 20 giugno 195240 sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF) e nella legge del 24 marzo 200641 sugli assegni familiari (LAFam).

Art. 3 Organi esecutivi

Cpv. 1

L’esecuzione delle assicurazioni sociali del 1° pilastro è decentralizzata. Gli organi esecutivi sono le casse di compensazione cantonali, le casse di compensazione professionali, la Cassa federale di compensazione (CFC), la Cassa svizzera di compensazione (CSC), gli uffici cantonali dell’assicurazione invalidità (uffici AI), l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero (UAIE), l’Ufficio centrale di compensazione (UCC) e i servizi prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (servizi PC). Questi organi sono considerati nel loro complesso quali organi esecutivi ai sensi della LSIAS. Questa definizione degli organi esecutivi ai sensi della LSIAS non corrisponde esattamente a quella dell’articolo 49 nLAVS42, che disciplina soltanto gli organi esecutivi dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).

In linea di principio la LSIAS sarà applicabile agli assegni familiari. Tuttavia, data la ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni, la LAFam non prevede alcun fondo di compensazione per gli assegni familiari a livello federale. Di conseguenza, la Confederazione non può proporre alcun sistema d’informazione applicabile a livello nazionale che comprenda i processi di esecuzione degli assegni familiari senza interferire nelle competenze dei Cantoni e delle casse di compensazione per assegni familiari (CAF). Le CAF secondo la LAFam non possono dunque essere considerate quali organi esecutivi ai sensi della LSIAS.

Cpv. 2

In linea di principio la LSIAS sarà applicabile agli assegni familiari nell’agricoltura. Secondo l’articolo 13 LAF, gli organi esecutivi di tali assegni sono le casse di compensazione cantonali. Sebbene la LAF sia di competenza della Confederazione, si rinuncia a creare un nuovo sistema d’informazione esclusivamente per gli assegni familiari nell’agricoltura, per motivi di unità materiale, per l’esiguo numero di beneficiari di assegni familiari nell’agricoltura, per la mancanza di una fonte di finanziamento e per lo sproporzionato onere amministrativo supplementare che ne deriverebbe. Le casse di compensazione cantonali non possono dunque essere definite organi esecutivi ai sensi

36 RS 831.10

37 RS 831.20

38 RS 831.30

39 RS 834.1

40 RS 836.1

41 RS 836.2

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