Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 63 pagine
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nonché tra le autorità. La comunicazione tra privati non sarà possibile tramite la piattaforma.
Lett. f
Le piattaforme forniranno anche informazioni generali, che potranno essere richiamate senza autenticazione.
Art. 6 Obbligo di comunicazione elettronica e di scambio elettronico di dati
Cpv. 1
Le autorità, i fornitori di prestazioni e le persone che agiscono a titolo professionale secondo l’articolo 47a D-PA50 saranno tenuti a utilizzare le piattaforme di cui all’articolo 4 per lo svolgimento dei processi del 1° pilastro. Tutti gli organi esecutivi del 1° pilastro vanno considerati quali autorità. Tra le persone che agiscono a titolo professionale rientrano gli avvocati ai sensi della legge del 23 giugno 200051 sugli avvocati, le persone attive nel settore fiduciario, nei servizi pubblici (p. es. aiuto sociale, autorità di protezione dei minori e degli adulti), nelle assicurazioni di protezione giuridica ecc. Agire a titolo professionale significa che la persona in questione funge da rappresentante in un numero indefinito di casi. È irrilevante che lo faccia dietro compenso o meno.
Inoltre, le persone domiciliate all’estero che non designano un recapito in Svizzera e vivono in uno Stato in cui l’autorità svizzera non è autorizzata a recapitare direttamente documenti scritti saranno tenute a comunicare tramite una piattaforma ai sensi dell’articolo 4. Può essere considerato quale recapito anche l’indirizzo di una terza persona.
Cpv. 2
Se una persona tenuta alla trasmissione per via elettronica inoltra documenti in forma cartacea, le verrà impartito un termine per la trasmissione elettronica. Impartendo il termine, l’autorità dovrà segnalare che in caso di mancato rispetto del termine l’invio degli atti sarà considerato come non avvenuto. Poiché i documenti sono disponibili e devono soltanto essere trasmessi per via elettronica, è giustificato un termine supplementare relativamente breve.
Cpv. 3
Il Consiglio federale potrà prevedere eccezioni all’obbligo di utilizzo della forma elettronica e di utilizzo di una piattaforma ai sensi dell’articolo 4. Si pensa in particolare a rappresentanti che agiscono a titolo professionale all’estero, nei casi in cui non potranno autenticarsi su una piattaforma ai sensi dell’articolo 4 per l’impossibilità di ottenere un’identità elettronica riconosciuta dal Consiglio federale. Un’eccezione potrebbe consistere anche nel fatto che il Consiglio federale autorizzi per determinati fornitori di prestazioni l’impiego di sistemi d’informazione diversi dalle piattaforme di cui all’articolo 4 per lo scambio elettronico di dati o li esoneri dall’obbligo di utilizzo della forma elettronica.
Art. 7 Scambio elettronico di dati su richiesta
50 FF 2023 680
51 RS 935.61 30/63