Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 63 pagine

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Art. 26 Finanziamento della piattaforma

Cpv. 1

In linea di principio i sistemi d’informazione degli organi esecutivi del 1° pilastro dovranno essere finanziati con i loro contributi alle spese di amministrazione (pagati dai datori di lavoro) o con i budget per l’informatica degli uffici AI (a carico del Fondo di compensazione AI). Come già spiegato (n. 1.3), per lo sviluppo e la gestione gli organi esecutivi sono organizzati in (otto) pool informatici. Questo modello di finanziamento nel settore informatico potrebbe comportare la necessità di sviluppare otto piattaforme diverse per gli stessi servizi, il che non sarebbe né efficiente né economico per le assicurazioni nel loro complesso. Per evitare tali doppioni, con l’articolo 95 capoverso 3 lettera a nLAVS è stata stabilita la possibilità che sia il fondo di compensazione a finanziare i sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale inseriti in una strategia di digitalizzazione sovraordinata. In questo modo sarà possibile sfruttare le sinergie e promuovere la diffusione di progetti di digitalizzazione innovativi e centralizzati. Questo permetterà non soltanto di realizzare risparmi sulle spese di spedizione a carico dei fondi, ma anche di ridurre le spese per il personale degli organi esecutivi. Servizi che attualmente sono forniti in forma cartacea potranno esserlo in modo più efficiente ed economico in forma digitale, riducendo così le spese finanziate dai fondi sotto forma di sussidi per le spese di amministrazione.

La piattaforma utilizzabile a livello nazionale prevista nel presente progetto consentirà di sfruttare proprio queste sinergie, ragion per cui un finanziamento da parte dei fondi di compensazione è efficiente ed economico per le assicurazioni nel loro complesso.

Cpv. 2

Come spiegato al numero 2.4.3, nel settore degli assegni familiari è prevista unicamente la possibilità di mostrare all’avente diritto, previa autenticazione sulla piattaforma, più informazioni provenienti dal registro degli assegni familiari (RAFam) rispetto a quanto si possa fare oggi con l’accesso pubblico al RAFam per chiunque conosca la data di nascita e il numero AVS del figlio. Queste modifiche all’interfaccia utente dell’E-SOP potranno essere finanziate con il bilancio d’esercizio ordinario del RAFam.

Art. 27 Finanziamento degli altri sistemi d’informazione della Confedera-

zione

Cpv. 1

Il registro centrale degli assicurati, il registro delle prestazioni in denaro correnti e il sistema d’informazione per la determinazione dello statuto giuridico in materia di contributi delle persone esercitanti un’attività lucrativa sono sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale che comportano agevolazioni per le casse di compensazione, gli assicurati o i datori di lavoro e saranno dunque finanziati dal Fondo di compensazione AVS.

Il sistema d’informazione per i numeri AVS sarà utilizzato sia dall’AVS che dall’AI e dall’ordinamento delle IPG, ma anche da organi che non hanno nulla a che fare con l’esecuzione di queste tre assicurazioni sociali. Di conseguenza, le spese saranno ripartite in funzione dell’utilizzo tra i tre fondi di compensazione in questione e la Confederazione, che finanzierà l’utilizzo del sistema d’informazione da parte degli organi che non hanno alcun nesso con l’esecuzione di AVS, AI e IPG.