Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 63 pagine

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casi transfrontalieri. L’UFAS ne ha invece bisogno, nella sua funzione di autorità competente, per concludere accordi speciali con altri Stati. Si tratta di un compito sovrano.

Il sistema d’informazione permette lo scambio elettronico di tutti i dati necessari per la determinazione delle prestazioni assicurative tra gli organi svizzeri nonché tra questi e quelli esteri.

Questo sistema d’informazione, attualmente disciplinato nell’articolo 141quater segg. OAVS, viene trasferito nella LSIAS.

Art. 22 Sistemi d’informazione per lo scambio elettronico di dati con l’estero

Cpv. 1

A livello europeo, tutti gli scambi di dati sui casi di sicurezza sociale internazionali avvengono esclusivamente per via elettronica. A tal fine la Svizzera necessita di un’infrastruttura che permetta la ricezione e l’invio dei moduli elettronici. Secondo l’articolo 75b LPGA, il Consiglio federale designa gli organi federali competenti per la predisposizione e la gestione di questa infrastruttura.

Per poter partecipare a questo scambio di dati transfrontaliero occorre un’applicazione. La Commissione europea ha sviluppato il software necessario per lo scambio di dati, che include l’applicazione web «Reference Implementation for a National Application» (RINA). La manutenzione di questa applicazione è stata delegata agli Stati a partire dal 1° gennaio 2022. L’organo responsabile è l’UFAS; nel frattempo l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) ha sviluppato una propria versione migliorata di questa applicazione.

Cpv. 2

L’applicazione e il resto dell’infrastruttura per lo scambio di dati transfrontaliero sono finanziate tramite emolumenti. I dettagli in merito sono disciplinati negli articoli 17f segg. OPGA.

Art. 23 Utilizzo di sistemi d’informazione da parte degli organi esecutivi per l’adempimento dei compiti previsti da convenzioni internazionali

Questa disposizione figura attualmente nell’articolo 49b nLAVS. Poiché dal punto di vista della sistematica rientra nella presente legge, l’articolo viene trasferito dalla LAVS nella LSIAS. Dato che esso è applicabile anche agli assegni familiari, il rimando nella LAFam alla disposizione della LAVS viene stralciato.

Lo scambio elettronico di dati cui mira il diritto di coordinamento europeo implica l’adempimento di alcuni requisiti nell’elaborazione delle informazioni a livello nazionale. Per modernizzare lo scambio di dati e ridurre al minimo l’onere amministrativo dei diversi assicuratori sociali e organi esecutivi coinvolti, andranno sviluppati appositi sistemi d’informazione nazionali. Gli organi che li utilizzano saranno tenuti a servirsene. Soltanto così si può evitare che l’impiego di soluzioni informatiche e standard differenziati renda difficoltoso o impossibile l’ulteriore trattamento diretto di dati da parte dell’organo successivo o generi costi sproporzionati. Questo aspetto assume particolare rilievo per l’applicazione delle convenzioni di sicurezza sociale che prevedono uno