Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 63 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 41Fedlex · Rapporto esplicativo
Cpv. 3
Con questo capoverso si crea la base legale per il trattamento e la comunicazione di dati degni di particolare protezione concernenti persone giuridiche, tenendo conto delle condizioni di cui agli articoli 57r capoverso 1 e 57s capoverso 1 della legge del 21 marzo 199765 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA). Anche in questo capoverso viene sancito il principio della parsimonia dei dati, poiché l’UCC e l’UFAS potranno trattare e comunicare dati degni di particolare protezione soltanto nella misura in cui questo sarà necessario per l’adempimento dei loro compiti. Conformemente al principio della legalità, i dati non potranno essere trattati per altri scopi.
Cpv. 4
In applicazione dell’articolo 4 della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat; RS 431.101), i dati provenienti dai sistemi d’informazione disciplinati nella LSIAS potranno essere impiegati nel rispetto della LStat. Questi saranno dunque parte del sistema statistico svizzero. L’UFAS utilizzerà i dati per svolgere le sue attività statistiche relative alla vigilanza e alla gestione strategica, nell’ambito della statistica federale (art. 3 LStat), e per sviluppare ulteriormente la sicurezza sociale. I compiti dell’UFAS sono definiti come vigilanza e gestione strategica negli articoli 76 capoverso 1bis nLPGA, 72a capoverso 1 nLAVS66 e 64a LAI, come statistica e analisi negli articoli 77 LPGA, 72a capoverso 2 lettera e nLAVS nonché 3, 11 e 18 LStat67 e come ulteriore sviluppo della sicurezza sociale nell’articolo 11 dell’ordinanza del 18 giugno 2000 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno68. Poiché nell’ambito di diverse revisioni di legge i compiti dell’UFAS basati su dati sono stati ulteriormente rafforzati, vanno messi a disposizione modelli basati sui dati per la vigilanza e la gestione strategica (oltre che per la vigilanza indiretta sugli organi esecutivi del 1° pilastro da parte di uffici di revisione esterni), come pure statistiche, analisi e modelli di sviluppo ottimizzati.
Nell’ambito della Strategia di digitalizzazione della Confederazione 2020–2023 è stata sviluppata la strategia di scienza dei dati della Confederazione. Questa prevede di sfruttare meglio il potenziale di tali dati tramite moderne tecnologie per la gestione dei dati e di arricchire in misura significativa le analisi. Con il programma Gestione dei dati a livello nazionale (NaDB) la Confederazione prevede di rendere la gestione dei dati pubblici più semplice ed efficiente attraverso l’utilizzo multiplo dei dati.
Il ricorso a questi metodi più moderni è importante per adempiere in modo più efficiente i compiti summenzionati e per esempio mettere a disposizione la migliore basi di dati possibile per il Parlamento. Per questo motivo anche l’UFAS e gli organi preposti alla statistica federale dovranno poter accedere ai dati dei sistemi d’informazione della Confederazione secondo la LSIAS. Per l’UFAS la base legale per il trattamento materiale di questi dati è stata creata tra l’altro con l’articolo 49f lettere e ed f nLAVS69. La presente disposizione di legge crea trasparenza, indicando da quali sistemi d’informazione vengono tratti i dati necessari.
Sezione 5: Finanziamento
65 RS 172.010
66 Versione secondo FF 2022 1563.
67 RS 431.01
68 RS 172.212.1
69 Versione secondo FF 2022 1563. 41/63