Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 63 pagine

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concerne il momento della trasmissione, l’osservanza dei termini, la gestione digitale degli atti e la notifica delle decisioni.

Nelle singole leggi occorrono, oltre a modifiche specifiche, il disciplinamento dell’applicabilità della LSIAS e il riconoscimento della piattaforma di cui all’articolo 6 capoverso 1 LSIAS quale piattaforma ai sensi delle pertinenti leggi.

Legge federale del 6 ottobre 200070 sulla parte generale del diritto delle assicu-

razioni sociali

Art. 29 cpv. 2

Questo capoverso viene ampliato in modo da creare le condizioni quadro legali per poter presentare le richieste di prestazioni anche in forma digitale tramite la piattaforma prevista. Il nuovo ultimo periodo stabilisce che il recapito elettronico dovrà essere effettuato tramite una piattaforma riconosciuta nella pertinente legge quale piattaforma per la trasmissione di documenti elettronici. L’invio di una richiesta per posta continuerà a essere possibile.

Inoltre, nel primo periodo del capoverso il verbo «consegnare» è sostituito con «mettere a disposizione». Con questa modifica si tiene conto del fatto che in futuro i moduli di richiesta per la riscossione di prestazioni potranno essere ottenuti fisicamente presso gli organi esecutivi o scaricati in formato elettronico da una piattaforma oppure compilati direttamente sulla medesima.

Art. 29 cpv. 3

In questo capoverso viene precisato che, in caso di inoltro di una richiesta a un servizio incompetente, per quanto riguarda l’osservanza dei termini sarà determinante anche il momento in cui il modulo è stato caricato sulla piattaforma riconosciuta, se la richiesta è stata inoltrata per via elettronica.

Art. 37a Forma dell’invio degli atti (nuovo)

La LPGA è stata concepita per l’invio di atti per posta (cfr. p. es. art. 39 cpv. 1 LPGA). Finora il Consiglio federale non si è avvalso della competenza di emanare ordinanze di cui all’articolo 55 capoverso 1bis LPGA, in virtù della quale può prevedere che le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196871 sulla procedura amministrativa (PA) concernenti le relazioni elettroniche con le autorità si applichino anche per le procedure secondo la LPGA.

In seguito all’introduzione della LSIAS occorrerà disciplinare la trasmissione di documenti per via elettronica. Il nuovo articolo 37a, inserito nella sezione «Procedura in materia di assicurazioni sociali» prima dell’articolo concernente il computo e la sospensione dei termini, stabilisce che nell’ambito della procedura in materia di assicurazioni sociali potranno essere inviati atti sia in forma cartacea (come oggi) che per via elettronica. Introdotta con la LSIAS, la trasmissione elettronica dovrà avvenire tramite una piattaforma riconosciuta nelle singole leggi sulle assicurazioni sociali.

Art. 38 cpv. 2ter (nuovo)

70 RS 830.1

71 RS 172.021 45/63