Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 63 pagine

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Cpv. 2

I sistemi d’informazione per i conteggi e i controlli delle prestazioni e dei provvedimenti di accertamento dell’AVS/AI, per i rapporti e le perizie o altri dati relativi agli accertamenti e nell’ambito dei regressi, che servono prevalentemente o esclusivamente all’AI, dovranno essere finanziati dal Fondo di compensazione AI.

Cpv. 3

Questa disposizione viene ripresa per analogia dall’articolo 95a LAVS.

Cpv. 4

Finora il registro delle IPG è sempre stato finanziato dal Fondo di compensazione IPG, pur non essendo disciplinato esplicitamente a livello di legge Con il presente progetto viene creata una base legale esplicita per questo registro e ripreso invariato il disciplinamento del suo finanziamento.

La base giuridica per il sistema d’informazione per le persone prestanti servizio è stata invece creata con il progetto relativo alla digitalizzazione nell’ordinamento delle IPG (FF 2023 2246). Il finanziamento tramite il Fondo IPG viene ripreso invariato dall’articolo 29 lettera b nLIPG.

Cpv. 5

I fondi di compensazione parteciperanno proporzionalmente alle spese per i sistemi d’informazione prefinanziati da un altro fondo di compensazione in base all’utilizzo da parte delle rispettive assicurazioni sociali.

Cpv. 6

Lett. a

Il sistema d’informazione per i numeri AVS verrà utilizzato da attori che non hanno un nesso con l’esecuzione dell’AVS, dell’AI o delle IPG e per scopi diversi da essa. La parte delle spese imputabile a questo utilizzo sarà finanziata dalla Confederazione. In questo modo si sancisce una prassi, attualmente derivata dall’articolo 95 LAVS, in base alla quale il Fondo di compensazione AVS rimborsa alla Confederazione le spese dell’UCC di sua pertinenza. A contrario, le spese dell’UCC che non sono connesse all’esecuzione dell’assicurazione sono a carico della Confederazione.

Lett. b

Secondo il messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Miglioramenti esecutivi; FF 2011 497), il sistema d’informazione per le PC deve essere sviluppato e gestito dall’UCC e finanziato dalla Confederazione. Questo principio rimane invariato, ma viene indicato in modo trasparente.

Lett. c

Il disciplinamento del finanziamento del sistema d’informazione per gli assegni familiari viene ripreso invariato dall’articolo 21d LAFam.