Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 63 pagine
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Il sistema d’informazione consentirà una comunicazione sicura con tutte le parti coinvolte nella procedura di regresso, sia all’interno del sistema con altri utenti sia tramite diverse interfacce di collegamento. Per una comunicazione sicura con gli uffici AI e la Suva è disponibile la tecnologia sedex (secure data exchange). La comunicazione per e-mail con altri partner sarà protetta tramite una tecnologia acquisita ad hoc. Gli utenti del sistema d’informazione passeranno per un’autenticazione a due fattori, conformemente alle prescrizioni sull’accesso a dati personali degni di particolare protezione.
Nel sistema d’informazione verranno trattati dati personali provenienti dalle parti coinvolte in un caso di regresso (assicurati, casse di compensazione, uffici AI, UCC, Suva e altre assicurazioni).
Art. 20 Sistema d’informazione per la determinazione delle prestazioni pre-
viste in virtù di convenzioni internazionali
La Svizzera coordina le sue assicurazioni sociali con diversi altri Stati nell’ambito di convenzioni di sicurezza sociale multilaterali o bilaterali. In Europa i dati necessari per questo coordinamento vengono scambiati in formato elettronico.
Nel settore delle rendite è disponibile un sistema d’informazione teso a consentire lo scambio elettronico di dati tra le casse di compensazione AVS, gli uffici AI e l’UCC, da un lato, e tra gli assicuratori sociali all’estero e l’UCC, dall’altro, nel quadro delle procedure per la richiesta di rendite tra la Svizzera e gli Stati dell’UE.
Per quanto concerne l’AVS e l’AI, presso l’UCC è la CSC a svolgere la funzione di organismo di collegamento ai sensi dell’articolo 17b OPGA, assumendo il ruolo di coordinamento con l’estero. Il sistema d’informazione è pertanto gestito dall’UCC. I dati sono registrati dalle casse di compensazione AVS o dagli uffici AI, che li trasmettono in seguito all’UCC affinché li inoltri allo Stato dell’UE o dell’AELS interessato.
Il sistema d’informazione permette lo scambio elettronico di tutti i dati necessari per la determinazione delle prestazioni assicurative tra gli organi svizzeri nonché tra questi e quelli esteri.
Questo sistema d’informazione, attualmente disciplinato nell’articolo 141bissegg. dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), viene trasferito nella LSIAS.
Art. 21 Sistema d’informazione nell’ambito dell’assoggettamento assicura-
tivo in virtù di convenzioni internazionali
Un compito fondamentale nell’ambito del diritto di coordinamento europeo è la determinazione della legislazione applicabile. L’UFAS ha pertanto sviluppato il portale «Applicable Legislation Platform Switzerland» (ALPS), che permette di raccogliere e scambiare in formato elettronico le informazioni necessarie a tal fine. Questa applicazione web coordina la procedura per la determinazione della legislazione applicabile, permette il rilascio diretto di certificati e consente lo scambio elettronico di dati con altri Stati. L’UFAS mette ALPS a disposizione degli organi esecutivi. Le casse di compensazione AVS sono responsabili a livello nazionale per la determinazione dello statuto assicurativo (persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o dipendente oppure senza attività lucrativa) e inoltre decidono in materia di legislazione applicabile nei