Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 63 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 44Fedlex · Rapporto esplicativo

Cpv. 7

Il Consiglio federale disciplinerà le quote per il rimborso delle spese secondo i capoversi 5 e 6.

Art. 28 Partecipazione ai costi da parte degli assicuratori contro gli infor-

tuni e dell’assicurazione militare

L’assicurazione contro gli infortuni e l’assicurazione militare fanno ricorso ai dati del registro degli assicurati, del registro UPI e del registro delle prestazioni in denaro correnti. A tal fine devono rimborsare i rispettivi fondi di compensazione. Il Consiglio federale fissa le quote per il rimborso. Questa regolamentazione viene ripresa dall’articolo 50b capoverso 2 LAVS.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 29 Disposizioni di esecuzione

Oltre a emanare le necessarie disposizioni di esecuzione a livello di ordinanza, occorrerà disciplinare i dettagli organizzativi e tecnici.

Con questa disposizione si conferisce al Consiglio federale la competenza in tal senso.

Art. 30 Disposizione transitoria

L’UCC e l’UFAS dovranno in alcuni casi dapprima sviluppare i sistemi d’informazione di cui agli articoli 4 e 9–22. Per lo sviluppo e/o l’acquisizione di questi sistemi d’informazione andranno avviati e attuati progetti di digitalizzazione, il che richiederà tempo. Viene dunque stabilito che gli organi federali competenti dovranno attuare questi sistemi d’informazione entro cinque anni dall’entrata in vigore della LSIAS.

Art. 31 Modifica di altri atti normativi

In allegato alla LSIAS si propone la modifica di altri atti normativi in modo da garantire l’applicabilità della nuova legge alle leggi interessate. Inoltre, occorre sancire nella LPGA l’ammissibilità del recapito elettronico di documenti.

Art. 32 Referendum ed entrata in vigore

Cpv. 1

La LSIAS sottostà a referendum facoltativo.

Cpv. 2

Il Consiglio federale ne determinerà l’entrata in vigore.

4.2 Modifica di altri atti normativi

La LSIAS contiene disposizioni sulla piattaforma e su singoli sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali del 1° pilastro, dell’ordinamento delle IPG e degli assegni familiari. Nella LPGA, che si applica a tutte le assicurazioni sociali, è necessario inserire una disposizione procedurale che disciplini l’ammissibilità dell’invio di atti per via elettronica tramite una piattaforma, come pure le questioni a essa connessa per quanto