Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 63 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 46Fedlex · Rapporto esplicativo

Per quanto concerne la data del recapito di atti per via elettronica, viene inserito un nuovo capoverso. Il recapito di documenti elettronici tramite una piattaforma riconosciuta sarà considerato avvenuto al momento indicato sulla ricevuta di richiamo. Se non vengono richiamati rapidamente, i documenti sono considerati recapitati al più tardi il settimo giorno dopo la trasmissione all’indirizzo indicato sulla piattaforma, analogamente a quanto stabilito nell’articolo 38 capoverso 2bis LPGA.

Art. 39a Osservanza dei termini in caso di recapito per via elettronica (nuovo)

Cpv. 1

In caso di inoltro di documenti tramite una piattaforma riconosciuta, verrà emessa una ricevuta di entrata su cui figurerà il momento dell’invio dell’atto. Quest’ultimo sarà determinante per l’osservanza del termine. Se la piattaforma in questione fosse irraggiungibile il giorno in cui scade il termine, si applicherà l’articolo 26 D-LCEG.

Cpv. 2

Il Consiglio federale disciplinerà il formato dei documenti che verranno o dovranno essere inoltrati per via elettronica.

Cpv. 3

Se i documenti saranno inoltrati per via elettronica, l’autorità potrà esigerne l’inoltro successivo su carta soltanto in due casi: se per problemi tecnici vi è il rischio che il trattamento dei documenti non possa avvenire entro un termine utile e che si debba quindi ricorrere ai documenti cartacei (lett. a), oppure se il documento cartaceo è necessario per verificarne l’autenticità o per impiegarlo in altro modo (lett. b). Da questa regolamentazione non può derivare una richiesta sistematica di invio successivo da parte delle autorità.

Art. 46 cpv. 2 (nuovo)

L’attuazione della LSIAS implica che gli organi esecutivi di cui all’articolo 3 LSIAS gestiscano tutti gli atti in forma digitale. Questo significa che i documenti inoltrati fisicamente dovranno essere scansionati e che saranno considerati determinanti gli atti in formato elettronico. L’obbligo di digitalizzazione si applicherà soltanto agli organi esecutivi, non ai privati.

Se per un documento non dovesse essere possibile realizzare una copia elettronica adeguata, si applicherà una regolamentazione derogatoria.

Art. 49 cpv. 1bis

L’articolo 49 capoverso 1 LPGA stabilisce che nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per iscritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. In futuro le decisioni potranno essere giuridicamente valide anche se emanate in formato elettronico. La presente disposizione stabilisce dunque che le decisioni potranno essere trasmesse per via elettronica con validità giuridica tramite una piattaforma riconosciuta nelle pertinenti leggi. Per le assicurazioni sociali del 1° pilastro, dell’ordinamento delle IPG e degli assegni familiari, la trasmissione elettronica di documenti sarà obbligatoria, se sarà effettuata a rappresentanti legali che agiscono a titolo professionale. Se invece il recapito viene effettuato direttamente all’assicurato, la notifica della decisione avverrà per posta, 46/63