Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 63 pagine

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Dato che il sistema d’informazione per le persone prestanti servizio verrà trasferito nella LSIAS, questa disposizione viene adeguata di conseguenza.

Legge federale del 20 giugno 195293 sugli assegni familiari nell’agricoltura

Art. 1 cpv. 2

Secondo l’articolo 2 LSIAS, questa nuova legge sarà applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e nella misura in cui le pertinenti leggi lo prevedono. Nel caso della LAF, le disposizioni della LSIAS vengono dichiarate applicabili con il presente capoverso, fatta eccezione per gli articoli 3, 4 capoverso 2 e 6–8. Questa eccezione è dovuta al fatto che per gli assegni familiari nell’agricoltura si rinuncia all’introduzione di un sistema d’informazione utilizzabile a livello nazionale.

Legge del 24 marzo 200694 sugli assegni familiari

Art. 1 cpv. 3

Secondo l’articolo 2 LSIAS, questa nuova legge sarà applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e nella misura in cui le pertinenti leggi lo prevedono. Nel caso della LAFam, le disposizioni della LSIAS vengono dichiarate applicabili con il presente capoverso, fatta eccezione per gli articoli 3, 4 capoverso 2, 6–

8. Questa eccezione è dovuta al fatto che per gli assegni familiari si rinuncia all’introduzione di un sistema d’informazione utilizzabile a livello nazionale.

Art. 21a

In seguito al trasferimento del contenuto di questo articolo nella LSIAS, esso diventa obsoleto e può dunque essere abrogato.

Art. 21b cpv. 1 e 3

Cpv. 1

Questo capoverso stabilisce chi avrà accesso al sistema d’informazione di cui all’articolo 17 LSIAS. La disposizione viene ripresa per analogia dall’ordinanza del 31 ottobre 200795 sugli assegni familiari (art. 18b). Vi viene aggiunta una lettera i con il riferimento all’UCC, cui sarà attribuita la competenza di gestire anche materialmente il sistema d’informazione e di immettervi e trattarvi i dati.

Cpv. 3

L’articolo 21b capoverso 2 LAFam prevede l’accesso pubblico al registro degli assegni familiari. In futuro, inoltre, ogni assicurato potrà accedere tramite la piattaforma E-SOP ai dati del registro che forniscono informazioni sul suo diritto (presente e passato) agli assegni familiari.

Art. 21d

93 RS 836.1

94 RS 836.20

95 RS 836.21 55/63