Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/73: Modifiche all’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e all’ordinanza sulle prestazioni (OPre) · 12 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
un’organizzazione deve essere una persona giuridica dotata in quanto tale di personalità giuridica.
Il diritto vigente prevede per tutti i fornitori di prestazioni ambulatoriali che possono esercitare come persone fisiche a carico dell’AOMS la possibilità di essere autorizzati anche come organizzazione, ad eccezione dei farmacisti e dei dentisti2. Queste due categorie professionali non possono pertanto esercitare a carico dell’AOMS come persone giuridiche sotto forma di organizzazione di fornitori di prestazioni, dal momento che manca la relativa base giuridica.
Motivi della revisione
Nel quadro della modifica della LAMal del 19 giugno 2020 relativa all’autorizzazione dei fornitori di prestazioni (FF 2020 4929), il 1° gennaio 2022 è stata introdotta una procedura formale di competenza dei Cantoni per l’autorizzazione di nuovi fornitori di prestazioni ambulatoriali (entrata in vigore del nuovo art. 36 segg. LAMal e delle relative modifiche dell’OAMal e dell’OPre)3. I Cantoni possono autorizzare all’esercizio della professione a carico dell’AOMS soltanto i fornitori di prestazioni previsti come tali ai sensi della legge o dell’ordinanza.
Per poter autorizzare la forma giuridica di una persona giuridica per farmacisti e dentisti ai fini dell’esercizio della professione a carico dell’AOMS, occorre inserire le relative organizzazioni nell’OAMal, modificando di conseguenza l’ordinanza. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) si è già confrontato al riguardo con la Società svizzera dei farmacisti (pharmaSuisse) e con la Società svizzera odontoiatri (SSO).
2.1.2 Fatturazione delle analisi
Introduzione
In materia di laboratori, regole generali relative alla fatturazione sono state definite per la prima volta con la modifica dell’OAMal del 6 giugno 2003 (RU 2003 3251, in vigore dal 1° gennaio 2004). Esse stabiliscono che per le analisi la fatturazione al debitore della rimunerazione è effettuata esclusivamente dal laboratorio che ha eseguito l’analisi. Le tariffe forfettarie di cui all’articolo 49 LAMal rimangono salve. La modifica dell’OAMal qui proposta integra tale disposizione, tenendo conto del disciplinamento relativo agli importi forfettari ambulatoriali entrato in vigore il 1° gennaio 2023 (RU 2021 837; FF 2019 4981).
Secondo l’articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 1 LAMal, il DFI redige un elenco delle analisi con tariffa. L’elenco delle analisi (EA), che costituisce l’allegato 3 dell’OPre, contiene le analisi svolte ambulatorialmente rimunerate come prestazione obbligatoria dall’assicurazione malattie nel quadro dell’AOMS. L’EA4 è un elenco positivo, vale a
2 I dentisti non sono espressamente menzionati come fornitori di prestazioni nell’articolo 35 capoverso 2 LA- Mal, in quanto forniscono solo una piccola parte delle loro prestazioni a carico dell’AOMS a determinate condizioni (art. 31 LAMal). Per le prestazioni i cui costi sono assunti dall’AOMS, i dentisti sono assimilati ai medici, ma costituiscono una categoria sui generis disciplinata negli articoli 36 e 36a LAMal. – Cfr. rapporto esplicativo del 23 giugno 2021 relativo alla modifica dell’OAMal e dell’OPre, pag. 10.
3 Ai fornitori di prestazioni già autorizzati è garantito lo status quo secondo il capoverso 2 delle disposizioni transitorie della modifica della LAMal del 19 giugno 2020: I fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere a–g, m e n che secondo il diritto anteriore erano autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS sono considerati autorizzati secondo l’articolo 36 LAMal dal Cantone sul cui territorio esercitavano la propria attività al momento dell’entrata in vigore di detto articolo.
4 Allegato 3 dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31).