Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/73: Modifiche all’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e all’ordinanza sulle prestazioni (OPre) · 12 pagine
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Gli assicuratori possono ridurre volontariamente le riserve, a condizione che dopo la riduzione queste continuino ad avere una quota di solvibilità almeno del 100 per cento. La riduzione avviene innanzitutto riducendo al massimo i margini di calcolo dei premi. Se dopo tale operazione continuano a disporre di riserve eccessive, gli assicuratori possono versare agli assicurati un importo di compensazione. L’importo fissato è ripartito tra gli assicurati nel raggio d’attività territoriale dell’assicuratore in base a una chiave di ripartizione adeguata, definita da quest’ultimo. L’assicuratore deduce l’importo di compensazione dal premio approvato e lo segnala separatamente nella fattura (art. 26 cpv. 5 dell’ordinanza del 18 novembre 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, OVAMal; RS 832.121).
Gli assicuratori fissano i premi indipendentemente dal reddito e uniformemente per persona in base a fascia d’età (bambini, giovani adulti e adulti), regione di domicilio, modello assicurativo scelto e ammontare della franchigia scelto così come eventuale copertura contro gli infortuni. Come correttivo sociale al premio unitario, la LAMal prevede che i Cantoni riducano i premi degli assicurati di modeste condizioni economiche.
Gli assicuratori trasferiscono la riduzione volontaria delle riserve mediante importo di compensazione anche agli assicurati i cui premi sono stati ridotti dal Cantone. Attualmente l’assicuratore non ha alcun obbligo legale di comunicare questi pagamenti compensativi al Cantone, anche nel caso in cui quest’ultimo abbia ridotto, del tutto o in parte, i premi di determinati assicurati.
Motivi della revisione
I Cantoni chiedono di imporre agli assicuratori di comunicare loro l’importo di compensazione oltre al premio approvato. Questo adeguamento consente ai Cantoni di tenere conto dell’importo di compensazione nella determinazione della riduzione dei premi, posto che la legislazione cantonale lo preveda.
2.2 Modifica dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre)
Le suddette modifiche dell’OAMal impongono un adeguamento dell’OPre da parte del DFI in merito alle organizzazioni di farmacisti.
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102)
Articolo 41: Organizzazioni di farmacisti
L’articolo 41 stabilisce le condizioni di autorizzazione per le organizzazioni di farmacisti. Si applicano per analogia le stesse condizioni valide per le organizzazioni di chiropratica (art. 44a OAMal) o di levatrici (art. 45a OAMal). Le organizzazioni di farmacisti devono essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività (lett. a) e avere delimitato il loro campo d’attività in relazione al luogo e all’orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni (lett. b). Devono fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell’articolo 40 capoverso 1 lettera a OAMal (art. 41 lett. c). Inoltre devono disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle