Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/73: Modifiche all’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e all’ordinanza sulle prestazioni (OPre) · 12 pagine

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dire che soltanto le analisi ivi elencate possono essere rimunerate dall’assicurazione malattie (art. 34 cpv. 1 LAMal). Inoltre i laboratori rientrano tra i fornitori di prestazioni ai sensi della LAMal. Nel settore delle analisi i soggetti che possono fornire o fatturare prestazioni a carico dell’AOMS sono disciplinati in via esaustiva.5

La fatturazione disciplinata all’articolo 42 capoverso 3 LAMal è un importante strumento di controllo dell’economicità, perciò a livello di ordinanza è stato stabilito che la fattura deve riportare, fra i vari elementi, le date delle cure e le prestazioni erogate (cfr. art. 59 OAMal). Particolare attenzione è rivolta alla denominazione dell’emittente della fattura. Le prestazioni a carico dell’AOMS possono essere fatturate al paziente soltanto dall’effettivo fornitore di prestazioni (art. 42 cpv. 3 LAMal). Tanto le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 35 segg. LAMal, la fatturazione e tariffazione secondo l’articolo 42 segg. LAMal quanto il controllo dell’economicità e la garanzia della qualità ai sensi dell’articolo 56 segg. LAMal si collegano al concetto di fornitore di prestazioni.

La legge definisce all’articolo 42 capoversi 1 e 2 LAMal chi è debitore dell’onorario nei confronti del fornitore di prestazioni. In linea di principio le persone assicurate sono debitrici della rimunerazione nei confronti del fornitore di prestazioni e hanno diritto a essere rimborsate dal proprio assicuratore (sistema del terzo garante). È tuttavia possibile derogare contrattualmente a tale principio: gli assicuratori e i fornitori di prestazioni possono convenire che l’assicuratore sia il debitore della rimunerazione (art. 42 cpv. 2 LAMal; sistema del terzo pagante).

La fattura intestata al debitore dell’onorario in relazione a un’analisi di laboratorio deve essere emessa dal fornitore di prestazioni (medico, laboratorio privato, farmacista, ospedale) che ha effettivamente eseguito le analisi (art. 42 cpv. 3 LAMal e art. 59 cpv. 1 e 3 OAMal). Questo vale in particolare anche quando l’analisi è stata svolta da un laboratorio privato su indicazione di un medico o un ospedale. Fanno eccezione le analisi di laboratorio effettuate nell’ambito di cure ospedaliere. In questo caso il laboratorio privato incaricato dall’ospedale emette fattura direttamente all’ospedale incaricante secondo l’articolo 49 LAMal. Una fatturazione veritiera non presuppone soltanto che il fornitore di prestazioni che ha effettivamente fornito la prestazione emetta la fattura sulla quale compare come creditore, bensì che anche l’importo della fattura corrisponda al vero. Questo è particolarmente importante perché il medico è tenuto a fare usufruire il debitore dell’onorario (paziente, assicuratore-malattie) di sconti diretti o indiretti eventualmente ottenuti dal laboratorio nel quadro dell’esecuzione di un’analisi di laboratorio (art. 56 cpv. 3 LAMal).

Questa disposizione sulla fatturazione ha come obiettivo una rappresentazione trasparente delle prestazioni effettuate dal relativo fornitore. I fornitori di prestazioni che eludono le disposizioni sulla fatturazione non indicando come tali le prestazioni fornite da terzi per trarre vantaggi per sé stessi a discapito di chi sostiene i costi sono passibili di pena (art. 92 cpv. 1 lett. d LAMal). Pertanto si è migliorata la trasparenza relativamente

5 Possono essere autorizzati rispetto all’AOMS i laboratori di gabinetti medici, i laboratori d’ospedale e quelli privati nonché le officine dei farmacisti. Necessitano tutti di un’autorizzazione (di polizia sanitaria) secondo il diritto cantonale, delle attrezzature adeguate e del personale specializzato e devono prevedere misure di garanzia della qualità (art. 53 OAMal). Se eseguono analisi per la diagnosi di malattie trasmissibili necessitano inoltre del riconoscimento dell’Ufficio federale della sanità pubblica. Si applicano requisiti specifici in materia di formazione e perfezionamento a coloro che dirigono in particolare laboratori privati e in parte laboratori d’ospedale (art. 54 cpv. 2 e 3 OAMal; art. 42 e 43 OPre).