Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/73: Modifiche all’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e all’ordinanza sulle prestazioni (OPre) · 12 pagine
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prestazioni (lett. d) e adempiere i requisiti di qualità di cui all’articolo 58g OAMal7 (lett. e).
Articolo 43: Organizzazioni di dentisti
L’articolo 43 stabilisce le condizioni di autorizzazione per le organizzazioni di dentisti. Si applicano per analogia le stesse condizioni valide per le organizzazioni di chiropratica (art. 44a OAMal) o di levatrici (art. 45a OAMal). Le organizzazioni di dentisti devono essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività (lett. a) e avere delimitato il loro campo d’attività in relazione al luogo e all’orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni (lett. b). Devono fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell’articolo 42 lettere a e b OAMal (art. 43 lett. c). Inoltre devono disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni (lett. d) e adempiere i requisiti di qualità di cui all’articolo 58g OAMal8 (lett. e).
Articolo 59 capoverso 3 OAMal: Fatturazione delle analisi
In considerazione dei motivi sopra esposti, l’articolo 59 OAMal deve essere integrato aggiungendo al capoverso 3 un’ulteriore riserva relativa alle tariffe forfettarie per paziente nel settore ambulatoriale (art. 43 cpv. 5–5quater LAMal).
Articolo 100 capoverso 2 OAMal: Passaggio nel corso dell’anno
Nell’articolo 100 capoverso 2 OAMal viene stralciato il termine «assicurazione ordinaria». Inoltre si aggiunge a titolo di precisazione che per gli assicurati senza scelta limitata dei fornitori di prestazioni èpossibile in ogni momento passare in un’ assicurazione con scelta limitata dei fornitori. In questo modo si garantisce che coloro che hanno optato per la libera scelta dei fornitori di prestazioni e una franchigia opzionale possano passare durante l’anno a un’assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni con lo stesso assicuratore.
Articolo 106c capoverso 1 OAMal: Obbligo di notifica importo di compensazione
All’articolo 106c capoverso 1 OAMal viene inserita una nuova frase integrativa, che stabilisce che l’assicuratore comunica al Cantone, oltre al premio approvato, anche l’importo di compensazione secondo l’articolo 26 capoverso 4 OVAMal.
3.2 Ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31)
Articolo 4a capoverso 1 OPre: Organizzazioni di farmacisti
Il nuovo articolo 41 OAMal riguardante le organizzazioni di farmacisti rende necessaria una modifica dell’articolo 4a capoverso 1 OPre per poter inserire tali organizzazioni. Al contrario il nuovo articolo 43 OAMal riguardante le organizzazioni di dentisti non impone alcun adeguamento degli articoli da 17 a 19b OPre sulle cure dentarie.
7 Riguardo ai requisiti di qualità di cui all’articolo 58g OAMal si veda il rapporto esplicativo del 23 giugno 2021 relativo alla modifica dell’OAMal e dell’OPre, pag. 24–26.
8 Riguardo ai requisiti di qualità di cui all’articolo 58g OAMal si veda il rapporto esplicativo del 23 giugno 2021 relativo alla modifica dell’OAMal e dell’OPre, pag. 24–26.