Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/81: Estensione del campo di applicazione dell’ordinanza per gli autisti e attuazione della mozione 20.4478 Dittli · 9 pagine
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1 Situazione iniziale e punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
Il 15 luglio 2020 l’UE ha adottato il «Mobility Package I» sul trasporto stradale volto a migliorare le disposizioni in materia sociale. A tal fine ha emanato tra l’altro il regolamento (UE) 2020/10541 che modifica i regolamenti (CE) n. 561/20062 sui tempi di lavoro, guida e riposo e (UE) n. 165/20143 sui tachigrafi. Queste modifiche, di diversa portata, riguardano diversi ambiti giuridici e in alcuni casi hanno un effetto scaglionato. Per il recepimento nel diritto svizzero sono stati quindi predisposti tre pacchetti di revisione: nell’ambito del primo, concernente l’ordinanza per gli autisti del 19 giugno 19954 (OLR 1), il 17 novembre 2021 il Consiglio federale ha deliberato modifiche, già entrate in vigore5, in materia di tempi di lavoro, guida e riposo; con il secondo, il 9 giugno 2023 sono state adeguate le disposizioni relative al tachigrafo e alle carte tachigrafiche contenute nell’ordinanza del 19 giugno 19956 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) fissandone l’entrata in vigore al 15 luglio 20237. Con il presente pacchetto si propone di estendere il campo di applicazione dell’OLR 1 in modo da compiere l’ultimo passo per il recepimento del regolamento (UE) 2020/1054 nel diritto svizzero.
Il 31 maggio 2022 il Parlamento ha trasmesso la mozione 20.4478 Dittli «Pari trattamento in materia di durata di lavoro e riposo»8 con cui chiede al Consiglio federale di valutare come estendere le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo ai conducenti di furgoni di peso superiore a 2,5 t nel trasporto commerciale su strada, tenendo conto degli sviluppi nell’UE. La mozione mira a eliminare la disparità di trattamento tra gli autisti di autocarri e di furgoni.
1.2 Punti essenziali del progetto
1.2.1 Estensione del campo di applicazione dell’OLR 1 nel traffico transfrontaliero
Dal 1° luglio 2026 nell’UE saranno soggetti alle prescrizioni sui tempi di lavoro, guida e riposo anche i conducenti di veicoli e combinazioni di veicoli di peso totale superiore a 2,5 t adibiti al trasporto commerciale di merci (furgoni) e operanti a livello internazionale, a condizione che la guida sia la loro attività professionale principale o che effettuino trasporti per conto di terzi.
In Svizzera dovrà essere applicata la stessa normativa dell’UE, soprattutto in considerazione dell’Accordo sui trasporti terrestri, dell’importanza del trasporto internazionale su strada e delle condizioni di lavoro in questo settore. Pertanto il campo di applicazione dell’OLR 1, attualmente limitato ai conducenti di autoveicoli e combinazioni di veicoli di oltre 3,5 t per il trasporto di merci, sarà esteso, nel traffico transfrontaliero, allo stesso gruppo di autisti e alle stesse condizioni previsti dalla normativa europea ed entrerà in vigore contemporaneamente a quest’ultima il 1° luglio 2026.
In tal modo i conducenti di furgoni che, oltre a effettuare trasporti internazionali, svolgono principalmente l’attività di autista o trasportano merci per conto di terzi (ad es. corrieri o fattorini) dovranno rispettare le prescrizioni sui tempi di lavoro, guida e riposo, mentre gli artigiani, ad esempio, non ne saranno interes-
1Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE)
n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi, GU L 249 del 31.7.2020, pag. 1.
2Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di
alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1.
3Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore
dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1.
4 RS 822.221
5RU 2021 792
6 RS 741.41
7 RU 2023 327
8 www.parlament.ch > Attività parlamentare > Curia Vista > Ricerca > Numero dell’oggetto 20.4478.