Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/81: Estensione del campo di applicazione dell’ordinanza per gli autisti e attuazione della mozione 20.4478 Dittli · 9 pagine
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3Alle persone a cui sono revocati il permesso per il trasporto professionale di persone o la licenza di condurre delle categorie C o D o delle sottocategorie C1 o D1 è rilasciato, su richiesta, un permesso per il trasporto professionale di cose. Ciò vale anche per le persone che restituiscono volontariamente il permesso per il trasporto professionale di persone o la licenza di condurre delle categorie C o D o delle sottocategorie C1 o D1 (art. 32 OAC).
4Il permesso per il trasporto professionale di cose è rilasciato al titolare di una la licenza di condurre della categoria B o BE se il richiedente dimostra di aver frequentato un corso di formazione periodica obbligatorio della durata di un giorno ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 OAut16 organizzato da un centro di formazione riconosciuto.
5Il corso deve durare almeno sette ore, escluse le pause. Esso deve trasmettere ai partecipanti le conoscenze sulla durata del lavoro, della guida e del riposo ai sensi dell’allegato numero 2.2111 OAut, necessarie per la guida dei veicoli secondo il capoverso 1. Il corso deve comprendere contenuti teorici e pratici.
6Al massimo tre ore di corso possono essere impartite sotto forma di modulo di e-learning. Un corso singolo comprendente un modulo e-learning può essere suddiviso in due giornate. Tra il modulo e-learning e le lezioni in presenza possono trascorrere al massimo cinque giorni. Lo svolgimento di corsi singoli comprendenti un modulo e-learning è disciplinato nell’allegato numero 4 OAut.
7Gli organizzatori dei corsi devono attestare ai partecipanti la partecipazione al corso e trasmettere per via elettronica l’attestazione all’autorità cantonale.
8Il permesso è valido solo insieme alla licenza di condurre.
Dopo accurata valutazione, il Consiglio federale ha deciso di estendere il campo di applicazione dell’OLR 1 solo nel traffico transfrontaliero. I potenziali effetti positivi in termini di sicurezza stradale e condizioni di lavoro non sono proporzionati alle ampie e complesse ripercussioni previste nel trasporto nazionale.
La consultazione permetterà di chiarire se la variante proposta trova consenso: ai destinatari viene chiesto esplicitamente se preferiscano un’estensione anche nel traffico nazionale con la regolamentazione sopra illustrata.
1.4.2 Introduzione di un corso o un esame obbligatorio
È stata considerata anche la possibilità di introdurre l’obbligo di frequentare un corso unico o di sostenere un esame per i conducenti interessati dalle modifiche previste. Tuttavia, ciò creerebbe un ulteriore ostacolo all’accesso alla professione e potrebbe accentuare ulteriormente la carenza di autisti in questo settore. Inoltre, il nuovo gruppo di autisti soggetti all’OLR 1 (3200 al massimo) è molto ridotto, per cui introdurre un corso separato o un sistema di esami per queste poche persone rappresenterebbe un onere eccessivo. In particolare il requisito dell’esame comporterebbe costi aggiuntivi e aumenterebbe ulteriormente gli ostacoli alla professione, contrapponendosi alla mozione 20.4478 Dittli che chiede una soluzione semplice ed economica.
Ad oggi, l’UE non ha emanato disposizioni in materia di formazione periodica per i titolari di patente di guida di categoria B che dal 1° luglio 2026 saranno soggetti alle prescrizioni sui tempi di lavoro e di riposo nel trasporto internazionale di merci. Di conseguenza, la loro introduzione in Svizzera rappresenterebbe un’attuazione più rigida, anch’essa non in linea con la mozione 20.4478 Dittli.
Sulla base di quanto sopra, si rinuncia all’introduzione di un corso o di un esame obbligatorio, rafforzando la responsabilità individuale di imprese e conducenti quanto all’acquisizione delle conoscenze necessarie per conformarsi all’OLR 1 e per utilizzare il tachigrafo.
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
Nell’UE, le prescrizioni sull’estensione dell’ambito di applicazione nel traffico transfrontaliero sono entrate in vigore il 20 agosto 2020, ma avranno effetto solo dal 1° luglio 2026. La presente proposta è volta a garantire un’introduzione simultanea in Svizzera, in modo da evitare problemi di esecuzione o distor-
16 Ordinanza del 15 giugno 2007 sull’ammissione degli autisti, RS 741.521