Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/81: Estensione del campo di applicazione dell’ordinanza per gli autisti e attuazione della mozione 20.4478 Dittli · 9 pagine

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nazionale, il numero sarebbe nettamente più alto, con 12 000 furgoni (pari al 2,9 % del parco furgoni) e 32 000 conducenti.

Gli autisti di furgoni che passano più della metà del tempo lavorativo al volante sono per lo più corrieri. Poiché si spostano prevalentemente sul territorio nazionale, il loro assoggettamento all’OLR 1 potrebbe comportare un miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza stradale in questo settore.

D’altra parte in Svizzera non è dimostrata l’esistenza di un problema di sicurezza per i conducenti di furgoni tale da giustificare un’ampia applicazione comprendente anche il traffico nazionale13.

L’estensione nel traffico nazionale porterebbe a una riduzione delle capacità di trasporto, in quanto gli autisti potrebbero guidare meno a lungo e per meno giorni all’anno. Inoltre, le imprese dovrebbero sostenere costi aggiuntivi dovuti all’installazione dei tachigrafi, agli oneri amministrativi supplementari e al maggior numero di dipendenti necessari per continuare a fornire gli stessi servizi in queste condizioni. Le aziende potrebbero essere indotte ad accollare le spese aggiuntive ai clienti facendo aumentare i prezzi dei trasporti in questo comparto e potrebbe accentuarsi la carenza di autisti. Infine, anche le autorità esecutive dovrebbero sostenere maggiori oneri per il controllo di conducenti e veicoli. Nel caso del solo traffico transfrontaliero, queste ripercussioni sarebbero trascurabili per via del numero ridotto di soggetti interessati.

Gli effetti positivi dell’estensione del campo di applicazione dell’OLR 1 sono più evidenti nel traffico transfrontaliero che in quello interno. Questo perché i tempi di guida sono di solito più lunghi rispetto a quelli dei trasporti nazionali, dove una quota maggiore del lavoro consiste nel carico e nello scarico merci.

Se si includesse il trasporto nazionale, le disposizioni dell’OLR 1 sarebbero modificate come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. a

1

La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli e combinazioni di veicoli:

a. per il trasporto di cose e il cui peso totale supera le 2,5 t;

Art. 4 cpv. 1 lett. j

1

La presente ordinanza non si applica ai conducenti di veicoli:

j. con un peso totale superiore a 2,5 t ma non oltre 3,5 t e di combinazioni di veicoli con un peso totale superiore a 2,5 t ma non oltre 3,5 t per il trasporto di cose, a condizione che la guida del veicolo non superi in media la metà del tempo di lavoro settimanale e il trasporto non sia effettuato per conto terzi;

k. vigente lett. j

La revisione richiederebbe inoltre l’introduzione di un corso obbligatorio per consentire al gran numero di interessati di acquisire conoscenze sufficienti sulle disposizioni dell’OLR 1 e sul funzionamento del tachigrafo. A tal fine l’ordinanza del 27 ottobre 197614 sull’ammissione alla circolazione (OAC) sarebbe adattata come segue:

Art. 25a Permesso per il trasporto professionale di cose

1

Chi intende effettuare trasporti di cose con veicoli o combinazioni di veicoli di categoria B o BE con un peso totale o un peso totale del convoglio superiore a 2500 kg ed è soggetto all’OLR 115 necessita di un permesso per il trasporto professionale di cose.

2Il permesso per il trasporto professionale di cose non è necessario per i titolari di un permesso per il trasporto professionale di persone né per i titolari di una licenza di condurre delle categorie C e D nonché delle sottocategorie C1 e D1 (fatto salvo l’art. 151d cpv. 10).

13Fonte: valutazione del Sistema d’informazione sugli incidenti stradali dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) e la «Kurza-

nalyse Lieferwagen» dell’Ufficio prevenzione infortuni (upi; scheda informativa upi n. 17) del 2016, disponibile all’indirizzo https://www.bfu.ch/api/publications/bfu_2.276.01_Kurzanalyse%20Lieferwagen.pdf.

14RS 741.51

15 RS 822.221