Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/81: Estensione del campo di applicazione dell’ordinanza per gli autisti e attuazione della mozione 20.4478 Dittli · 9 pagine

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sioni del mercato nel trasporto internazionale. La modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 stabilita dal regolamento (CE) 2020/1054 potrà poi essere integrata nell’Accordo sui trasporti terrestri.

Le presenti prescrizioni sono quindi in linea con il diritto internazionale ed europeo.

3 Attuazione

Le disposizioni possono essere attuate con le strutture federali e cantonali esistenti.

4 Commento ai singoli articoli

Art. 3 cpv. 1 lett. abis

Con l’introduzione della lettera abis, dal 1° luglio 2026 il campo di applicazione (oltre 3,5 t) dell’ordinanza è esteso, per quanto riguarda il traffico transfrontaliero, ai conducenti di veicoli e combinazioni di veicoli per il trasporto di merci di oltre 2,5 t, che vi saranno pertanto soggetti per i viaggi all’estero. I veicoli dovranno essere dotati di un tachigrafo e gli autisti dovranno rispettare le prescrizioni sui tempi di lavoro, guida e riposo previsti dall’ordinanza.

Art. 3 cpv. 1 lett. b

Nella versione italiana è effettuata una correzione grammaticale senza apportare modifiche contenutistiche.

Art. 4 cpv. 1 lett. j

Analogamente all’UE, è introdotta una disposizione derogatoria per i conducenti di veicoli e combinazioni di veicoli di peso superiore a 2,5 t ma non oltre 3,5 t, applicabile se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni: la guida non rappresenta più della metà dell’orario di lavoro medio settimanale e i suddetti mezzi non sono utilizzati per trasportare merci per conto di terzi. Se la guida del veicolo costituisce una percentuale maggiore o se il trasporto è effettuato per conto di terzi, i conducenti devono invece attenersi alle disposizioni dell’ordinanza.

Come già nella disposizione relativa agli artigiani, nella versione tedesca l’UE utilizza il termine «nichtgewerblich» invece di «auf fremde Rechnung». Vista la terminologia utilizzata nelle versioni inglese, italiana e francese del regolamento (CE) n. 561/2006 e per coerenza con la disposizione sugli artigiani di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera j OLR 1 rivista il 1° gennaio 2022, in questo contesto è utilizzata l’espressione «nicht auf fremde Rechnung».

Per «trasporto per conto terzi» si intende il trasporto di merci effettuato da esterni e non da personale proprio. Di norma, si tratta di aziende specializzate in questa attività, presso le quali la guida riveste un ruolo centrale. Ciò garantisce che nel traffico internazionale tra la Svizzera e l’UE si applichino le stesse norme giuridiche.

Art. 4 cpv. 1 lett. k

Per migliorare la leggibilità dell’elenco delle eccezioni, l’attuale disposizione relativa agli artigiani è spostata dalla lettera j alla lettera k, subito dopo la nuova deroga per i veicoli e le combinazioni di veicoli di peso superiore a 2,5 t ma non a 3,5 t. In questo modo, risulta chiaro e logico anche il rapporto tra queste due disposizioni. Il contenuto rimane invariato: anche con l’estensione del campo di applicazione, gli artigiani che utilizzano un veicolo o una combinazione di veicoli fino a 7,5 t per la consegna di prodotti artigianali o per il trasporto di materiale o attrezzature continuano a essere esclusi dall’OLR 1 se guidano entro un raggio limitato, non effettuano questi trasporti per conto di terzi e la guida non costituisce l’attività principale.