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Consultazione 2023/90: Rapporto esplicativo sulla revisione delle ordinanze concernenti l’accesso alla rete ferroviaria e dell’ordinanza sugli orari · 6 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 12 Interruzioni dell’esercizio pianificabili
1Le imprese notificano le interruzioni dell’esercizio che non figurano nell’orario annuale all’UFT, ai Cantoni interessati e alle imprese che assicurano le coincidenze con almeno quattro settimane d’anticipo. Le imprese indicano le cause e la durata presumibile dell’interruzione nonché i provvedimenti presi per stabilire collegamenti provvisori. Se la modifica interessa il traffico internazionale, l’interruzione dell’esercizio deve essere notificata anche all’UDSC.
2Le interruzioni dell’esercizio previste devono essere pubblicate con almeno quattro settimane d’anticipo in maniera tale da permettere al maggior numero possibile di utenti di prenderne atto. Gli orari modificati devono essere trasmessi all’ente per l’integrazione in sistemi di informazione elettronici.
Art. 13 Interruzioni dell’esercizio impreviste
1Le interruzioni dell’esercizio impreviste, segnatamente in caso di calamità naturali o incidenti, sono immediatamente notificate alle imprese che assicurano le coincidenze. Nel contempo ne è informato anche il pubblico e sono indicati i provvedimenti presi per offrire un servizio sostitutivo. Le notifiche devono essere trasmesse all’ente per l’integrazione in sistemi di informazione elettronici.
2La ripresa dell’esercizio deve essere comunicata con le stesse modalità.
Art. 14 Altre deroghe all’orario
1Le imprese si informano reciprocamente e in continuazione sullo stato dell’esercizio. Pubblicano tali informazioni in modo adeguato. Le deroghe devono essere trasmesse all’ente per l’integrazione in sistemi di informazione elettronici.
2L’UFT può esonerare le imprese da tale obbligo di trasmissione.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 15 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 4 novembre 20094 sugli orari è abrogata.
Art. 16 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
4 RU 2009 6055, 2020 1915