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Consultazione 2023/90: Rapporto esplicativo sulla revisione delle ordinanze concernenti l’accesso alla rete ferroviaria e dell’ordinanza sugli orari · 6 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Sezione 2: Allestimento dell’orario
Art. 3 Procedura
1La procedura per allestire l’orario comprende le seguenti fasi:
a. progetto d’orario (art. 4);
b. consultazione degli ambienti interessati (art. 5);
c. coordinamento (art. 6);
d. orario definitivo (art. 7).
2L’UFT disciplina i dettagli della procedura per allestire l’orario e fissa le scadenze d’intesa con il Servizio svizzero di assegnazione delle tracce (SAT).
Art. 4 Progetto d’orario
1Le imprese allestiscono un progetto d’orario per le linee del traffico a lunga distanza e per le linee finanziate dall’ente pubblico. Il progetto d’orario deve essere trasmesso a un ente per l’integrazione in sistemi di informazione elettronici.
2Le imprese di cui all’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF) allestiscono il progetto d’orario tenendo conto del piano di utilizzazione della rete.
Art. 5 Consultazione degli ambienti interessati
Nel quadro della procedura di allestimento dell’orario, i Cantoni sentono in modo adeguato gli ambienti interessati. L’UFT assicura a tal fine la gestione di una piattaforma Internet accessibile al pubblico.
Art. 6 Coordinamento
Dopo l’allestimento del progetto d’orario le imprese coordinano i loro orari in base alle richieste dei committenti e alle indicazioni dell’UFT, dei Cantoni, dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e del SAT. Nel farlo devono tenere conto dei pareri degli ambienti interessati (art. 5).
Art. 7 Orario definitivo
Dopo l’attribuzione definitiva delle tracce secondo l’OARF, le imprese allestiscono l’orario definitivo. Esso è vincolante, fatti salvi gli articoli 11, 12 e 13.