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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

La presente Convenzione intende agevolare la cooperazione internazionale in materia penale degli Stati Parte per rafforzare la lotta contro l’impunità del crimine di genocidio, dei crimini contro l’umanità, dei crimini di guerra e di eventuali altri crimini internazionali.

Articolo 2

Campo di applicazione

(1) Gli Stati Parte applicano la presente Convenzione ai crimini previsti all’articolo 5.

(2) Ogni Stato può, mediante notifica scritta al depositario al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione o di adesione alla stessa oppure in qualsiasi momento successivo, dichiarare di applicare la Convenzione anche al crimine o ai crimini di cui in uno degli allegati annessi alla Convenzione nei rapporti con qualsiasi altro Stato Parte che abbia notificato al depositario di applicare la Convenzione al medesimo crimine indicato nel rispettivo allegato, che è parte integrante della Convenzione.

Articolo 3

Principio interpretativo generale

La presente Convenzione non può essere interpretata nel senso di limitare o pregiudicare in qualsiasi modo le norme del diritto internazionale esistenti o in formazione, comprese le definizioni dei crimini ai quali si applica la Convenzione.

Articolo 4

Relazione con altri accordi internazionali

La presente Convenzione non impedisce agli Stati Parte che hanno già concluso altri accordi o stabilito relazioni reciproche in altro modo in merito a un oggetto rientrante nel campo di