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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine
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f) tortura;
g) stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata,
sterilizzazione forzata o altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;
h) persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità per
ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o sessuale, o altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini ai quali si applica la presente Convenzione;
i) sparizione forzata di persone;
j) crimine di apartheid;
k) altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente
grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale.
(3) Agli effetti del paragrafo 2:
a) per attacco contro popolazioni civili s’intendono le condotte che implicano la
reiterata commissione di atti previsti al paragrafo 2 contro qualsivoglia popolazione civile, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di un’organizzazione diretto a realizzare l’attacco;
b) per sterminio s’intende in particolare sottoporre intenzionalmente le persone a
condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l’accesso al vitto e alle medicine;
c) per riduzione in schiavitù s’intende l’esercizio su una persona di uno qualsiasi
o dell’insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini;
d) per deportazione o trasferimento forzato della popolazione s’intende la
rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi,