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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine
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applicazione della Convenzione di applicare tali accordi anziché la Convenzione o di intrattenere le proprie relazioni di conseguenza se la cooperazione ne risulta agevolata.
Articolo 5
Definizioni di crimini internazionali
(1) Ai fini della presente Convenzione per crimine di genocidio s’intende uno qualsiasi dei seguenti atti commessi nell’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso:
a) uccidere membri del gruppo;
b) cagionare gravi lesioni all’integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;
c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;
d) imporre misure volte a impedire le nascite in seno al gruppo;
e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo a un gruppo diverso.
(2) Ai fini della presente Convenzione per crimine contro l’umanità s’intende uno qualsiasi degli atti di seguito elencati, se commesso nell’ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell’attacco:
a) omicidio;
b) sterminio;
c) riduzione in schiavitù;
d) deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
e) imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;