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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine
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dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragioni previste dal diritto internazionale che lo consentano;
e) per tortura s’intende infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, sul
piano fisico o mentale, a una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente causati;
f) per gravidanza forzata s’intende la detenzione illegale di una donna resa
gravida con la forza, nell’intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l’applicazione delle normative nazionali in materia di gravidanza;
g) per persecuzione s’intende l’intenzionale e grave privazione dei diritti
fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all’identità del gruppo o della collettività;
h) per crimine di apartheid s’intendono gli atti inumani di carattere analogo a
quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 2, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su un altro o altri gruppi razziali e al fine di perpetuare tale regime;
i) per sparizione forzata di persone s’intende l’arresto, la detenzione o il
rapimento di persone da parte o con l’autorizzazione, il supporto o l’acquiescenza di uno Stato o di un’organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell’intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.
(4) Ai fini della presente Convenzione per crimini di guerra s’intendono: