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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine
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iii) dirigere intenzionalmente attacchi contro personale, installazioni,
materiale, unità o veicoli utilizzati nell’ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili e ai beni civili secondo il diritto internazionale dei conflitti armati;
iv) lanciare intenzionalmente attacchi nella consapevolezza che gli stessi
avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, lesioni a civili o danni a beni civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all’ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all’insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti;
v) attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo città, villaggi, abitazioni o
costruzioni che non siano difesi e che non costituiscano obiettivi militari;
vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo
ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni;
vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne
militari e dell’uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali;
viii) procedere al trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza
occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o alla deportazione e al trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all’interno o all’esterno di tale territorio;
ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto,
all’educazione, all’arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati e i feriti, purché tali edifici non siano obiettivi militari;