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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni

fisiche o a esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici, dentari o ospedalieri delle persone coinvolte né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone e ne danneggiano gravemente la salute;

xi) uccidere o ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o

all’esercito nemico;

xii) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;

xiii) distruggere o confiscare proprietà del nemico, a meno che la confisca o

la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;

xiv) dichiarare aboliti, sospesi o improcedibili in giudizio diritti e azioni dei

cittadini della nazione nemica;

xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del

belligerante prima dell’inizio della guerra, a prendere parte a operazioni di guerra dirette contro il proprio Paese;

xvi) saccheggiare città o località, ancorché prese d’assalto;

xvii) utilizzare veleno o armi velenose;

xviii) utilizzare gas asfissianti, gas tossici o gas simili nonché tutti i liquidi, le

materie o i metodi analoghi;

xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente

all’interno del corpo umano, quali i proiettili con l’involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati a intaglio;

xx) violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti

umilianti e degradanti;