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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine
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x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni
fisiche o a esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici, dentari o ospedalieri delle persone coinvolte né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone e ne danneggiano gravemente la salute;
xi) uccidere o ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o
all’esercito nemico;
xii) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;
xiii) distruggere o confiscare proprietà del nemico, a meno che la confisca o
la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;
xiv) dichiarare aboliti, sospesi o improcedibili in giudizio diritti e azioni dei
cittadini della nazione nemica;
xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del
belligerante prima dell’inizio della guerra, a prendere parte a operazioni di guerra dirette contro il proprio Paese;
xvi) saccheggiare città o località, ancorché prese d’assalto;
xvii) utilizzare veleno o armi velenose;
xviii) utilizzare gas asfissianti, gas tossici o gas simili nonché tutti i liquidi, le
materie o i metodi analoghi;
xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente
all’interno del corpo umano, quali i proiettili con l’involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati a intaglio;
xx) violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti
umilianti e degradanti;