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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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xxi) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o

alla gravidanza, come da paragrafo 3 lettera f, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;

xxii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare

che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;

xxiii) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale,

nonché unità e mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra;

xxiv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli

dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, compreso il fatto di impedire volontariamente l’invio dei soccorsi previsti dalle Convenzioni di Ginevra;

xxv) coscrivere o arruolare bambini di età inferiore ai 15 anni nelle forze

armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;

c) in ipotesi di conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell’articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno qualsiasi degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle forze armate che hanno deposto le armi e coloro che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa:

i) compiere atti di violenza contro la vita e l’integrità della persona, in

particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;

ii) violare la dignità personale, in particolare utilizzando trattamenti

umilianti e degradanti;