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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine
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vi) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, come da paragrafo 3 lettera f, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave dell’articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra;
vii) coscrivere o arruolare bambini di età inferiore ai 15 anni nelle forze armate o in gruppi armati o farli partecipare attivamente alle ostilità;
viii) disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;
ix) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;
x) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;
xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell’avversario a mutilazioni fisiche o a esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici, dentari o ospedalieri delle persone interessate né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;
xii) distruggere o confiscare proprietà dell’avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto;
f) Il paragrafo 4 lettera e si applica ai conflitti armati non di carattere
internazionale e pertanto non si applica alle situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse, atti di violenza sporadici e isolati o atti di natura analoga. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati, o tra altri gruppi.
(5) Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 4 lettere c ed e può avere incidenza sulle responsabilità dei governi di mantenere o ristabilire l’ordine pubblico