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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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all’interno dello Stato o di difendere l’unità e l’integrità territoriale dello Stato con ogni mezzo legittimo.

(6) Agli effetti della presente Convenzione i crimini ai quali si applica la Convenzione non sono considerati crimini politici, crimini connessi a un crimine politico o crimini ispirati da ragioni politiche.

Articolo 6

Applicazione facoltativa

Fatto salvo quanto disposto all’articolo 2, gli Stati Parte possono convenire di applicare la presente Convenzione a ogni richiesta vertente su un comportamento che adempia tutte le condizioni elencate qui di seguito, ossia che costituisca:

a) un crimine di genocidio, un crimine contro l’umanità, un crimine di guerra, un crimine di aggressione, di tortura o di sparizione forzata di persone ai sensi del diritto internazionale;

b) un crimine di genocidio, un crimine contro l’umanità, un crimine di guerra, un crimine di aggressione, di tortura o di sparizione forzata di persone ai sensi del diritto nazionale dello Stato Parte richiedente;

c) un reato passibile di estradizione ai sensi del diritto nazionale dello Stato Parte richiesto.

Articolo 7

Criminalizzazione

(1) Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie affinché i crimini ai quali lo Stato Parte applica la presente Convenzione secondo l’articolo 2 siano qualificati come crimini nel suo diritto nazionale.

(2) In ogni Stato Parte i crimini previsti al paragrafo 1 vanno resi passibili di pene adeguate che ne prendano in considerazione la gravità.