Progetto
Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine
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Articolo 8
Competenza giurisdizionale
(1) Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale per i crimini ai quali si applica la presente Convenzione secondo l’articolo 2 paragrafo 1, nonché su tutti i crimini dichiarati applicabili secondo l’articolo 2 paragrafo 2, qualora:
a) il crimine sia stato commesso in un territorio sotto la sua giurisdizione o a bordo di aeromobili o navi immatricolati in tale Stato;
b) il presunto autore sia un cittadino di tale Stato.
(2) Ogni Stato Parte può adottare le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale per i crimini ai quali si applica la presente Convenzione secondo l’articolo 2 paragrafo 1, nonché su tutti i crimini dichiarati applicabili secondo l’articolo 2 paragrafo 2, qualora:
a) il presunto autore sia un apolide residente abitualmente nel territorio di tale Stato;
b) la vittima sia un cittadino di tale Stato.
(3) Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale per questi crimini anche qualora il presunto autore si trovi in un territorio sotto la sua giurisdizione e lo Stato Parte non lo estradi verso uno degli Stati contemplati dai paragrafi 1 o 2 o non lo consegni a una corte penale internazionale competente.
(4) La presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata conformemente al diritto nazionale.