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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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commesso un crimine al quale si applica la presente Convenzione secondo l’articolo 2 pone in detenzione tale persona o adotta qualsiasi altra misura legale atta ad assicurarne la presenza in conformità con il proprio diritto nazionale. La detenzione e le misure legali possono essere mantenute soltanto entro i termini necessari a promuovere un’azione penale o un procedimento di estradizione o di trasferimento.

(2) Tale Stato Parte procede immediatamente a un’inchiesta preliminare per stabilire i fatti.

(3) Qualsiasi persona detenuta in applicazione del paragrafo 1 riceve sostegno per comunicare immediatamente con il più vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui ha la cittadinanza o, se apolide, con il rappresentante dello Stato in cui abitualmente risiede.

(4) Lo Stato Parte che detiene una persona conformemente alle disposizioni del presente articolo avverte immediatamente di questa detenzione e delle circostanze che la giustificano gli Stati Parte indicati all’articolo 8 paragrafi 1 e 2. Lo Stato che procede all’inchiesta preliminare secondo il paragrafo 2 ne comunica se del caso prontamente le conclusioni ai suddetti Stati e indica loro se intende esercitare la propria giurisdizione.

Articolo 14

Aut dedere, aut iudicare

(1) Lo Stato Parte sul cui territorio è scoperto il presunto autore dei crimini ai quali si applica la presente Convenzione secondo l’articolo 2, qualora non lo estradi o consegni a un altro Stato o a una corte penale internazionale competente, sottopone la causa, nei casi previsti all’articolo 8, alle proprie autorità competenti per l’esercizio dell’azione penale.

(2) Tali autorità decidono come se si trattasse di un crimine di carattere grave in virtù del diritto nazionale. Nei casi di cui all’articolo 8 paragrafo 3, le norme in materia di prove applicabili all’azione e alla condanna non sono in alcun modo meno rigorose di quelle applicabili nei casi di cui all’articolo 8 paragrafi 1 e 2.

(3) Qualsiasi persona perseguita per uno qualunque dei crimini ai quali si applica la presente Convenzione fruisce della garanzia di un trattamento equo in ogni stadio del procedimento.