Progetto

Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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Articolo 9

Cittadini

Agli effetti della presente Convenzione ogni Stato Parte può in ogni momento, mediante notifica scritta al depositario, definire il termine cittadino in conformità con il proprio diritto nazionale.

Articolo 10

Principio generale di cooperazione

Gli Stati Parte eseguono le richieste di cooperazione presentate in virtù della presente Convenzione in conformità con il proprio diritto nazionale.

Articolo 11

Prescrizione

Agli effetti della presente Convenzione, i crimini ai quali essa si applica secondo l’articolo 2 non sono soggetti a norme in materia di prescrizione contrarie al diritto internazionale.

Articolo 12

Diritto di denuncia

(1) Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie affinché chiunque ritenga che siano o siano stati commessi crimini ai quali tale Stato Parte applica la presente Convenzione secondo l’articolo 2 abbia il diritto di sporgere denuncia presso le autorità competenti di tale Stato.

(2) Gli Stati Parte s’impegnano a esaminare le denunce pervenute in modo rapido e imparziale in conformità con il proprio diritto nazionale e le eventuali procedure nazionali pertinenti.

Articolo 13

Misure cautelari

(1) Se ritiene che le circostanze lo giustifichino e dopo aver esaminato tutte le informazioni a sua disposizione, ogni Stato Parte sul cui territorio si trovi una persona sospettata di aver