Progetto

Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 25Fedlex · Progetto

Articolo 15

Responsabilità delle persone giuridiche

(1) Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie, conformemente ai propri principi giuridici, al fine di stabilire la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano ai crimini ai quali tale Stato Parte applica la presente Convenzione secondo l’articolo 2.

(2) Fatti salvi i principi giuridici dello Stato Parte, la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile o amministrativa.

(3) Tale responsabilità non pregiudica la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i crimini.

(4) Ogni Stato Parte garantisce, in particolare, che le persone giuridiche ritenute responsabili conformemente al presente articolo siano oggetto di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive di natura penale o non penale, comprese le sanzioni pecuniarie.

Articolo 16

Utilizzo e protezione di dati personali

(1) Gli Stati Parte assicurano che i dati personali trasmessi da uno Stato Parte a un altro siano utilizzati esclusivamente allo scopo per il quale sono stati trasmessi. I dati personali non possono essere utilizzati per uno scopo incompatibile con quello previsto in origine. I dati personali non possono essere trasmessi a uno Stato terzo o a un’organizzazione internazionale senza il consenso preventivo dello Stato Parte che li ha trasmessi per primo. Lo Stato Parte che per primo ha trasmesso i dati personali può precisare le condizioni alle quali lo Stato richiedente deve attenersi per qualsiasi trasmissione.

(2) Se lo Stato Parte richiesto ha imposto condizioni particolari per l’utilizzo dei dati personali da lui trasmessi, lo Stato Parte richiedente fornisce, su domanda dello Stato Parte richiesto, informazioni in merito all’utilizzo che è stato fatto di tali dati.

(3) Se lo Stato Parte richiesto, dopo aver divulgato dati allo Stato Parte richiedente, viene a conoscenza di circostanze che potrebbero indurlo a imporre un’ulteriore condizione in un caso specifico, un’autorità centrale dello Stato Parte richiesto può consultare un’autorità