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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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centrale dello Stato Parte richiedente per determinare la misura in cui i dati personali possono essere protetti.

(4) Gli Stati Parte si trasmettono dati personali esatti. Se risulta che sono stati trasmessi dati personali inesatti o che i dati personali non avrebbero dovuto essere trasmessi dallo Stato Parte richiesto o richiedente, lo Stato Parte interessato ne è informato immediatamente. Lo Stato Parte interessato rettifica o cancella senza indugio i dati personali a meno che non siano necessari ai fini dei paragrafi 8 e 9.

(5) Su sua domanda, la persona interessata è informata in merito alla trasmissione e al previsto utilizzo dei dati personali che la riguardano. L’informazione può però essere taciuta per non pregiudicare la prevenzione e l’individuazione di crimini né le indagini o l’azione penale in merito.

(6) I dati personali trasmessi sono cancellati o anonimizzati dallo Stato Parte richiedente appena non sono più necessari allo scopo per il quale sono stati trasmessi, a meno che la loro conservazione non sia indispensabile per esercitare i diritti di cui ai paragrafi 8 e 9.

(7) Lo Stato Parte che riceve i dati personali ne assicura una protezione adeguata contro la perdita accidentale, la distruzione o la modifica accidentale o illecita, la divulgazione e l’accesso non autorizzati e ogni altro trattamento non autorizzato.

(8) Ai fini della presente Convenzione gli Stati Parte assicurano che la persona interessata da una trasmissione di dati abbia il diritto di ottenere l’accesso ai dati personali che la riguardano, come pure la loro rettifica o cancellazione, allo Stato Parte che ha trasmesso i dati o allo Stato Parte che li ha ricevuti. L’esercizio di tale diritto può essere limitato se pregiudica uno degli scopi di cui al paragrafo 1 o l’esercizio di diritti e libertà di terzi.

(9) Gli Stati Parte assicurano che le persone interessate dispongano di un rimedio giuridico efficace in caso di violazione di uno degli obblighi definiti nel presente articolo.

(10) Lo Stato Parte richiesto non è tenuto a trasmettere dati personali se il diritto nazionale applicabile lo vieta o se lo Stato Parte ha motivo di ritenere che una tale trasmissione potrebbe ledere gli interessi legittimi della persona interessata.