Progetto

Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 50Fedlex · Progetto

Articolo 44

Responsabilità civile degli agenti

(1) Quando, conformemente agli articoli 39–42, gli agenti di uno Stato Parte operano in un altro Stato Parte, il primo Stato Parte è responsabile dei danni da essi causati nell’adempimento della missione, conformemente al diritto dello Stato Parte in cui essi operano.

(2) Lo Stato Parte nel quale sono stati causati i danni di cui al paragrafo 1 provvede alla riparazione di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti.

(3) Lo Stato Parte i cui agenti abbiano causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato Parte rimborsa integralmente a quest’ultimo le somme versate alla vittima.

(4) Fatti salvi l’esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e le disposizioni del paragrafo 3, ogni Stato Parte rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere a un altro Stato Parte il risarcimento dei danni da esso subiti.

(5) Le disposizioni del presente articolo si applicano salvo che gli Stati Parte non abbiano convenuto altrimenti.

Articolo 45

Cooperazione internazionale ai fini della confisca

(1) Nella più ampia misura possibile e in conformità con il suo diritto nazionale, uno Stato Parte che, per un crimine al quale applica la presente Convenzione, ha ricevuto una richiesta per la confisca di proventi del crimine o di beni il cui valore corrisponde a quello dei proventi, compresi i beni riciclati, oppure di beni, attrezzature o altri strumenti utilizzati o destinati a essere utilizzati per tali crimini oppure di altri beni destinati alle vittime a titolo di riparazione secondo l’articolo 83 paragrafo 3, che si trovano sul suo territorio:

a) trasmette la richiesta alle proprie autorità competenti al fine di ottenere un ordine di confisca e di far eseguire l’ordine emesso; o

b) trasmette alle proprie autorità competenti, affinché ne diano esecuzione nella misura richiesta, un ordine di confisca emesso da un tribunale nel territorio dello