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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine
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paragrafo 1, lo Stato Parte richiesto, qualora non sia ottenuto il pagamento, può soddisfare i propri diritti su qualsiasi bene disponibile a tale scopo.
(8) Nei limiti consentiti dal diritto nazionale gli Stati Parte possono cooperare con gli Stati Parte che richiedono l’esecuzione di misure che equivalgano a una confisca, comportino lo spossessamento di beni e non costituiscano sanzioni penali, sempre che tali misure siano state disposte da un’autorità giudiziaria dello Stato Parte richiedente per crimini ai quali applica la presente Convenzione e che i beni siano appurati essere proventi del crimine o costituiscano altri beni ai sensi dei paragrafi 3-5.
(9) Oltre alle informazioni di cui all’articolo 25, le richieste presentate ai sensi del presente articolo contengono:
a) nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 1 lettera a, una descrizione dei beni e degli averi da confiscare e un’esposizione dei fatti sui quali si basa lo Stato Parte richiedente che consentano allo Stato Parte richiesto di far emettere un ordine di confisca ai sensi del suo diritto nazionale;
b) nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 1 lettera b, una copia legalmente ammissibile di un ordine di confisca emesso dallo Stato Parte richiedente e sul quale si basa la richiesta, un’esposizione dei fatti e informazioni riguardanti i limiti entro cui si richiede di eseguire l’ordine;
c) nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 2, una dichiarazione dei fatti su cui si basa lo Stato Parte richiedente e una descrizione delle misure richieste.
(10) Gli ordini o le misure previsti ai paragrafi 1 e 2 sono adottati dallo Stato Parte richiesto in conformità e nel rispetto del proprio diritto nazionale e delle proprie norme procedurali, nonché di eventuali accordi o intese bilaterali o multilaterali con lo Stato Parte richiesto.
(11) L’interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve in alcun caso pregiudicare i diritti di terzi in buona fede.