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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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(5) La squadra investigativa comune opera nel territorio degli Stati Parte che la costituiscono secondo le seguenti condizioni generali:

a) il o i responsabili della squadra rappresentano le autorità competenti che partecipano alle indagini penali dello Stato Parte nel cui territorio la squadra interviene;

b) il o i responsabili della squadra agiscono entro i limiti delle loro competenze in conformità con il diritto nazionale;

c) la squadra opera in conformità con il diritto dello Stato Parte nel cui territorio interviene;

d) nello svolgere le loro funzioni, i membri e i membri distaccati della squadra rispondono alle persone di cui alla lettera a, tenendo conto delle condizioni stabilite dalle rispettive autorità nell’accordo sulla costituzione della squadra;

e) lo Stato Parte in cui la squadra interviene predispone le condizioni organizzative necessarie per consentirle di operare.

(6) Ai sensi del presente articolo, i membri della squadra comune provenienti dallo Stato Parte nel cui territorio la squadra interviene sono designati come membri, invece i membri provenienti da altri Stati Parte diversi da quello in cui la squadra interviene sono designati come membri distaccati.

(7) I membri distaccati della squadra investigativa comune sono autorizzati a essere presenti quando vengono adottate misure investigative nello Stato Parte in cui opera la squadra. Tuttavia, per ragioni particolari, il responsabile della squadra può disporre altrimenti in conformità con il diritto dello Stato Parte in cui la squadra opera.

(8) I membri distaccati della squadra investigativa comune possono, in conformità con il diritto nazionale dello Stato Parte in cui opera la squadra, essere incaricati dal responsabile della squadra di eseguire talune misure investigative, qualora ciò sia stato approvato dalle autorità competenti dello Stato Parte in cui opera la squadra e dello Stato Parte che li ha distaccati.