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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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(13) Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicata ogni altra vigente disposizione o intesa concernente la costituzione o l’attività di squadre investigative comuni.

(14) Nella misura consentita dal diritto nazionale degli Stati Parte interessati o dalle disposizioni di qualunque strumento giuridico tra di essi applicabile, è possibile concordare che persone diverse dai rappresentanti delle autorità competenti degli Stati Parte che hanno costituito la squadra investigativa comune partecipino alle attività della stessa. I diritti conferiti ai membri o ai membri distaccati della squadra in virtù del presente articolo non si applicano a tali persone a meno che l’accordo non stabilisca espressamente altrimenti.

Articolo 42

Osservazione transfrontaliera

(1) Gli agenti delle autorità di contrasto di uno degli Stati Parte che, nell’ambito di un’indagine giudiziaria, osservano nel proprio Paese una persona sospettata di aver partecipato a un crimine cui gli Stati Parte coinvolti applicano la presente Convenzione oppure una persona nei cui confronti vi sono seri motivi di credere che possa portare all’identificazione o alla localizzazione della persona sospettata possono essere autorizzati a continuare l’osservazione nel territorio di un altro Stato Parte se quest’ultimo ha autorizzato l’osservazione transfrontaliera sul fondamento di una richiesta d’assistenza giudiziaria preventivamente presentata. L’autorizzazione può sottostare a condizioni.

(2) Su domanda, l’osservazione è affidata agli agenti dello Stato Parte nel cui territorio essa ha luogo.

(3) La richiesta d’assistenza giudiziaria menzionata nel paragrafo 1 deve essere indirizzata a un’autorità designata da ciascuno degli Stati Parte e competente per accordare o trasmettere l’autorizzazione richiesta.

(4) L’osservazione transfrontaliera effettuata da uno o più agenti menzionati nel paragrafo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) gli agenti osservatori devono conformarsi al presente articolo e al diritto nazionale dello Stato Parte nel cui territorio operano; ottemperano alle ingiunzioni delle autorità localmente competenti;