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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine
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Stato Parte richiedente, nella misura in cui esso sia relativo a proventi del crimine, beni, attrezzature o altri strumenti utilizzati o destinati a essere utilizzati per crimini ai quali applica la presente Convenzione, oppure ad altri beni destinati alle vittime a titolo di riparazione secondo l’articolo 83 paragrafo 3, che si trovano sul territorio dello Stato Parte richiesto.
(2) Facendo seguito a una richiesta presentata da un altro Stato Parte avente giurisdizione su un crimine al quale lo Stato Parte richiesto applica la presente Convenzione, lo Stato Parte richiesto adotta, nella più ampia misura possibile e in conformità con il suo diritto nazionale, misure volte a identificare, rintracciare, congelare e sequestrare proventi del crimine, beni, attrezzature o altri strumenti utilizzati o destinati a essere utilizzati per crimini ai quali applica la presente Convenzione, ai fini di un’eventuale confisca che dev’essere ordinata o dallo Stato Parte richiedente o, nel caso di una richiesta di cui al paragrafo 1, dallo Stato Parte richiesto.
(3) Se i proventi del crimine sono stati trasformati o convertiti, in parte o in tutto, in altri beni, questi ultimi possono essere oggetto delle misure di cui al presente articolo in luogo di detti proventi.
(4) Se i proventi del crimine sono stati mischiati a beni legittimamente acquisiti, tali beni, fatto salvo ogni potere di congelamento o sequestro, sono confiscabili a concorrenza del valore stimato dei proventi che vi sono stati mischiati.
(5) Le entrate o gli altri vantaggi tratti da tali proventi del crimine, dai beni nei quali i proventi sono stati trasformati o convertiti o dai beni ai quali i proventi sono stati mischiati possono inoltre essere oggetto delle misure di cui al presente articolo, allo stesso modo e nella stessa misura dei proventi del crimine.
(6) Ai fini del presente articolo, ogni Stato Parte abilita i propri tribunali o le altre autorità competenti a ordinare la produzione o il sequestro di documenti bancari, finanziari o commerciali. Gli Stati Parte non possono invocare il segreto bancario per rifiutare di dare effetto a quanto disposto nel presente paragrafo.
(7) Le disposizioni del paragrafo 1 possono applicarsi anche in caso di confisca consistente nell’obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore dei proventi del crimine, se i beni che possono essere oggetto dell’esecuzione della confisca si trovano sul territorio dello Stato Parte richiesto. In tali casi, quando l’esecuzione della confisca avviene a norma del