Progetto

Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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Articolo 46

Restituzione

(1) Su domanda dello Stato Parte richiedente e fatti salvi i diritti di terzi in buona fede, lo Stato Parte richiesto può, nei limiti consentiti dal diritto nazionale, mettere a disposizione dello Stato Parte richiedente beni sequestrati o confiscati, ottenuti attraverso crimini ai quali gli Stati Parte interessati applicano la presente Convenzione. Lo Stato Parte richiedente può decidere di restituire i beni ai loro legittimi proprietari.

(2) Lo Stato Parte richiesto che trasmette oggetti, documenti, atti o elementi di prova può rinunciare a restituirli prima o dopo la trasmissione allo Stato Parte richiedente, se ciò può favorire la restituzione di detti oggetti, documenti, atti o elementi di prova al legittimo proprietario.

Articolo 47

Destinazione degli averi confiscati

(1) Uno Stato Parte che confisca proventi del crimine o beni ne dispone in conformità con il suo diritto nazionale e le sue procedure amministrative.

(2) Nei limiti consentiti dal diritto nazionale e se vi è richiesta in tal senso, gli Stati Parte che agiscono su richiesta di un altro Stato Parte conformemente all’articolo 45 prendono in considerazione a titolo prioritario la restituzione dei beni o proventi del crimine confiscati oppure del valore corrispondente a tali proventi o beni allo Stato Parte richiedente, affinché questo possa risarcire le vittime dei crimini ai quali gli Stati Parte applicano la presente Convenzione o restituire detti beni o proventi ai loro legittimi proprietari.

(3) Uno Stato Parte che agisce su richiesta di un altro Stato Parte ai sensi dell’articolo 45 può prendere in speciale considerazione di concludere accordi o intese in base ai quali dividere con altri Stati Parte, sistematicamente o caso per caso, tali proventi o beni, o i fondi derivanti dalla loro vendita, in conformità con il suo diritto nazionale o le sue procedure amministrative.