Progetto

Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 47Fedlex · Progetto

(9) Se la squadra investigativa comune necessita di misure investigative in uno degli Stati Parte che l’hanno costituita, i membri distaccati da tale Stato Parte possono chiederne l’adozione alle proprie autorità competenti. Le misure in questione sono esaminate in tale Stato Parte alle condizioni che si applicherebbero qualora fossero richieste nell’ambito di un’indagine svolta a livello nazionale.

(10) Se la squadra investigativa comune ha bisogno dell’assistenza di uno Stato Parte che non ha partecipato alla costituzione della squadra, o di uno Stato terzo, le autorità competenti dello Stato Parte in cui si svolge l’intervento ne possono fare richiesta alle autorità competenti dell’altro Stato interessato conformemente agli strumenti o disposizioni pertinenti.

(11) Ai fini di un’indagine penale svolta dalla squadra investigativa comune, i membri distaccati della squadra possono, conformemente al loro diritto nazionale e nei limiti della loro competenza, fornire alla squadra informazioni disponibili nello Stato Parte che li ha distaccati.

(12) Le informazioni ottenute legalmente da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione a una squadra investigativa comune e non altrimenti ottenibili dalle autorità competenti degli Stati Parte coinvolti possono essere utilizzate:

a) per i fini previsti all’atto della costituzione della squadra;

b) per individuare, indagare e perseguire altri crimini, previo accordo dell’autorità competente dello Stato Parte in cui è stata ottenuta l’informazione; detto consenso può essere negato soltanto qualora l’uso in questione mettesse a repentaglio le indagini penali nello Stato Parte interessato o qualora quest’ultimo potesse rifiutare l’assistenza giudiziaria;

c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, lasciando impregiudicate le disposizioni della lettera b in caso di successivo avvio di un’indagine penale;

d) per altri scopi entro i limiti convenuti dagli Stati Parte che hanno costituito la squadra.