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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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b) durante l’osservazione, gli agenti osservatori si muniscono di un documento attestante l’avvenuta autorizzazione;

c) gli agenti osservatori sono in grado di comprovare in qualsiasi momento la loro qualità ufficiale;

d) durante l’osservazione, gli agenti osservatori possono portare la propria arma di servizio, salvo esplicita decisione contraria dello Stato Parte richiesto; l’uso è vietato tranne in caso di legittima difesa secondo il diritto nazionale dello Stato Parte richiesto;

e) è vietato entrare nelle abitazioni e nei luoghi non accessibili al pubblico;

f) gli agenti osservatori non possono né interpellare né fermare la persona osservata;

g) ogni operazione è oggetto di un rapporto indirizzato alle autorità dello Stato Parte nel cui territorio si è svolta; agli agenti osservatori può essere chiesto di comparire di persona;

h) se chiesto dalle autorità dello Stato Parte nel cui territorio ha avuto luogo l’osservazione, le autorità dello Stato Parte di cui sono originari gli agenti osservatori forniscono la loro assistenza nell’indagine successiva all’operazione cui hanno partecipato, comprese le procedure giudiziarie.

(5) Ai fini del paragrafo 3 ogni Stato Parte designa le autorità competenti, informandone le autorità centrali degli Stati Parte oppure, se sono adempite le condizioni dell’articolo 85 paragrafi 2 e 3, lo Stato Parte designato per fornire supporto temporaneo aggiuntivo.

Articolo 43

Responsabilità penale degli agenti

Nel corso delle operazioni di cui agli articoli 39–42, gli agenti di uno Stato Parte diverso dallo Stato Parte in cui si svolge l’operazione sono equiparati agli agenti di quest’ultimo per quanto riguarda i crimini che dovessero subire o commettere, a meno che non sia stato convenuto altrimenti tra gli Stati Parte interessati.