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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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Articolo 62

Consegna rinviata o temporanea

(1) Lo Stato Parte richiesto può, dopo avere statuito sulla richiesta di estradizione, rinviare la consegna dell’estradando, affinché possa essere perseguito sul suo territorio o, se è già stato condannato, affinché possa subire sul suo territorio una pena inflitta per un crimine diverso da quello per il quale è chiesta l’estradizione.

(2) Invece di rinviare la consegna, lo Stato Parte richiesto può consegnare temporaneamente allo Stato Parte richiedente l’estradando, alle condizioni da determinare di comune intesa fra gli Stati Parte coinvolti.

Articolo 63

Procedura semplificata di estradizione

Lo Stato Parte richiesto può accordare l’estradizione semplificata se il suo diritto nazionale non esclude manifestamente l’estradizione dell’estradando e questi acconsente all’estradizione secondo la procedura prevista dal diritto nazionale dello Stato Parte richiesto.

Articolo 64

Consegna di oggetti

(1) Su domanda dello Stato Parte richiedente, lo Stato Parte richiesto sequestra e consegna, nella misura consentita dal proprio diritto nazionale, gli oggetti:

a) che potrebbero servire come elementi di prova; o

b) che, provenendo dal crimine, sono stati trovati al momento dell’arresto in possesso dell’estradando o sono scoperti ulteriormente.

(2) Gli oggetti indicati nel paragrafo 1 possono essere consegnati allo Stato Parte richiedente anche qualora l’estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte, alla latitanza o all’evasione dell’estradando.