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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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con gli articoli 75-79 la pena, o il residuo della stessa, imposta ai sensi del diritto nazionale dello Stato Parte richiedente.

Articolo 55

Esecuzione della richiesta

(1) L’esecuzione di una richiesta di estradizione è soggetta alle condizioni previste dal diritto nazionale dello Stato Parte richiesto.

(2) Lo Stato Parte richiesto che rifiuta la richiesta di estradizione in parte o per intero, o che ne differisce l’esecuzione, informa all’occorrenza lo Stato Parte richiedente in merito ai motivi del rifiuto o del differimento.

Articolo 56

Richiesta e atti allegati

(1) Le richieste di estradizione sono formulate per scritto con modalità tali da permettere allo Stato Parte richiesto di accertarne l’autenticità.

(2) Una richiesta di estradizione contiene o ha come allegato:

a) la descrizione dell’estradando e qualsiasi altra informazione atta a determinare la sua identità, la sua cittadinanza e il luogo in cui si trova;

b) il testo della pertinente disposizione di legge che qualifica il crimine o, se del caso, un esposto del diritto applicabile al crimine e della pena comminata per tale crimine;

c) se la persona è accusata di un crimine, un ordine di arresto emesso da un tribunale o un’autorità giudiziaria competente oppure una copia conforme di tale ordine, un esposto del crimine per il quale è chiesta l’estradizione, nonché una descrizione dei fatti o delle omissioni costitutivi del crimine contestato, compresa l’indicazione di data e luogo in cui tale crimine è stato commesso;

d) se la persona è stata condannata per un crimine, un esposto del crimine per il quale è chiesta l’estradizione, una descrizione dei fatti o delle omissioni