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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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(3) Se gli oggetti indicati nel paragrafo 1 sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio dello Stato Parte richiesto, quest’ultimo può, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o consegnarli sotto condizione di restituzione.

(4) Sono fatti salvi i diritti che lo Stato Parte richiesto o terzi in buona fede possono aver acquisito sugli oggetti indicati nel paragrafo 1, in conformità con le procedure previste dal suo diritto nazionale. Se sussistono tali diritti, al termine del processo lo Stato Parte richiedente restituisce allo Stato Parte richiesto gli oggetti il più presto possibile e senza spese.

Articolo 65

Transito dell’estradando

(1) Per l’estradizione verso il territorio di uno Stato Parte attraverso il territorio di un altro Stato Parte, lo Stato Parte nel cui territorio la persona dev’essere estradata chiede per scritto all’altro Stato Parte di autorizzare il transito dell’estradando sul suo territorio. La presente disposizione non si applica se per il trasporto è usata la via aerea e non sono previsti scali nel territorio dell’altro Stato Parte.

(2) Lo Stato Parte richiesto che riceve una tale richiesta la tratta in conformità con le procedure previste dal suo diritto nazionale. Lo Stato Parte richiesto dà rapidamente seguito alla richiesta a meno che ciò non pregiudichi i suoi interessi fondamentali.

(3) Lo Stato Parte attraverso il quale transita l’estradando assicura che sussistano le condizioni legali per mantenerlo in stato di detenzione durante il transito.

(4) In caso di scalo imprevisto in uno Stato Parte, quest’ultimo può, su domanda dell’agente di scorta, tenere l’estradando in stato di detenzione per un periodo conforme al suo diritto nazionale, in attesa di ricevere la richiesta di transito come da paragrafo 1.

(5) Non è permesso il transito attraverso un territorio nel quale vi è motivo di ritenere che la vita dell’estradando possa essere in pericolo o sussista un elevato rischio che i suoi diritti vengano violati per la razza, il sesso, il colore, una disabilità fisica o mentale, l’orientamento sessuale, la religione, la nazionalità, l’origine etnica, le idee politiche o l’appartenenza a un determinato gruppo sociale.